IVA edilizia

ATECO 2025, cambia il reverse charge per il restauro storico

La nuova codifica sposta alcune attività fuori dalla sezione F: per il patrimonio culturale si applica il regime ordinario.

ATECO 2025, cambia il reverse charge per il restauro storico

Con l’entrata a regime della classificazione ATECO 2025 cambiano alcuni riferimenti utilizzati per individuare le prestazioni soggette al reverse charge nel settore delle costruzioni. Il tema è stato affrontato dall’Agenzia delle Entrate durante Telefisco del 24 settembre 2026, con particolare attenzione alle attività di restauro degli edifici storici.

La nuova classificazione, formalmente introdotta il 1° gennaio 2025 e operativa dal 1° aprile 2025, ha sostituito la precedente ATECO 2007. Secondo il chiarimento fornito dall’Agenzia, per le prestazioni rese da subappaltatori ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lettera a), del DPR 633/1972 continua a essere decisiva la riconducibilità dell’attività alla sezione F, Costruzioni, della classificazione vigente.

La norma prevede l’inversione contabile per determinati servizi resi nel settore edile da subappaltatori nei confronti di imprese che costruiscono o ristrutturano immobili, dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore. Poiché la disposizione non elenca direttamente tutte le prestazioni interessate, l’amministrazione finanziaria ha delimitato nel tempo l’ambito applicativo facendo riferimento alle classificazioni ATECO: prima alla Tabella ATECOFIN 2004 e poi alla ATECO 2007.

Il caso del restauro degli edifici storici

Il cambiamento più rilevante riguarda la conservazione e il restauro del patrimonio culturale. Con la classificazione ATECO 2007, queste attività erano ricondotte al codice 41.20.00, relativo alla costruzione di edifici residenziali e non residenziali, all’interno della sezione F.

Con ATECO 2025, invece, il restauro degli edifici storici è confluito nel codice 91.30.01, collocato nella sezione S, dedicata alle attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento. Il trasferimento al di fuori della sezione F produce una conseguenza sul piano dell’IVA: per queste prestazioni non si applica più il reverse charge previsto dall’articolo 17, comma 6, lettera a), del DPR 633/1972.

L’imposta deve quindi essere assolta con le modalità ordinarie. Il chiarimento conferma che, per stabilire se una prestazione rientri nel meccanismo dell’inversione contabile, occorre fare riferimento alla classificazione ATECO attualmente vigente e non alla collocazione che l’attività aveva nella precedente tabella.

Le altre attività da verificare

Il restauro del patrimonio culturale non è l’unico caso di riclassificazione. Anche lo sviluppo di progetti immobiliari, precedentemente inserito nella sezione F della ATECO 2007, è stato trasferito nella sezione M, dedicata alle attività immobiliari, nella nuova classe 68.12. Prima di applicare il regime IVA previsto per il settore edilizio è quindi necessario verificare la posizione aggiornata della singola prestazione.

Il criterio può assumere rilievo anche per i servizi disciplinati dall’articolo 17, comma 6, lettera a-ter), del DPR 633/1972. La disposizione riguarda attività di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative agli edifici. Per queste prestazioni la prassi amministrativa ha individuato l’ambito del reverse charge attraverso specifici codici ATECO richiamati dalla circolare n. 14/2015.

Le modifiche introdotte da ATECO 2025 rendono pertanto opportuno confrontare i codici utilizzati dalla prassi con la nuova struttura della classificazione. In particolare, per le prestazioni riconducibili alla lettera a), la verifica centrale resta l’appartenenza alla sezione F. Nel caso del restauro di edifici storici, il passaggio alla sezione S comporta invece l’applicazione dell’IVA secondo le regole ordinarie.