I premi assicurativi possono ridurre l’IRPEF dovuta con il modello 730/2026, ma il beneficio non riguarda indistintamente tutte le polizze. La normativa prevede una detrazione del 19 per cento per alcune coperture, con requisiti e limiti di spesa differenti in base al rischio assicurato.
Prima di inserire l’importo nella dichiarazione dei redditi è quindi necessario verificare non solo quanto è stato pagato, ma anche la tipologia di contratto e la data di stipula o rinnovo. Le principali categorie interessate sono le polizze sulla vita e contro gli infortuni, quelle destinate alle persone con disabilità grave, le coperture contro la non autosufficienza e le assicurazioni sugli immobili contro gli eventi calamitosi.
Vita, infortuni e disabilità: i limiti di spesa
Per i premi delle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni la detrazione va indicata nella Sezione I del modello 730/2026, nei righi da E8 a E10, con il codice 36. Per i contratti stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000 sono detraibili i premi delle polizze vita e infortuni, anche se pagati all’estero o a compagnie estere. Il contratto deve avere una durata di almeno cinque anni e non deve consentire la concessione di prestiti durante il periodo minimo.
Per i contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2001, invece, la detrazione riguarda le assicurazioni che coprono il rischio di morte oppure di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento, indipendentemente dalla causa. Il limite massimo di spesa è di 530 euro: considerando l’aliquota del 19 per cento, il recupero massimo ammonta a 100,70 euro. Possono rientrare nella detrazione anche alcune polizze sottoscritte insieme a un mutuo per l’acquisto dell’abitazione, se rispettano le condizioni previste.
Per le assicurazioni destinate alla tutela delle persone con disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, il modello prevede il codice 38. Il limite massimo è di 750 euro, ma deve essere calcolato considerando anche gli eventuali premi versati per coperture contro il rischio di morte o invalidità permanente. Il tetto, dunque, non è automaticamente aggiuntivo rispetto a quello previsto per le altre polizze.
Non autosufficienza e calamità naturali
Per le assicurazioni che coprono il rischio di non autosufficienza nello svolgimento degli atti della vita quotidiana, la spesa va indicata con il codice 39. Il limite massimo dei premi agevolabili è di 1.291,14 euro. La detrazione spetta a condizione che la compagnia non abbia la facoltà di recedere dal contratto. Anche questa soglia deve essere considerata al netto dei premi relativi alle assicurazioni contro morte o invalidità permanente e di quelli destinati alle persone con disabilità grave.
Un trattamento distinto riguarda le polizze sugli immobili e sulle pertinenze contro il rischio di eventi calamitosi. Per i contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2018 è riconosciuta una detrazione del 19 per cento, da riportare nei righi da E8 a E10 con il codice 43. In questo caso non è previsto uno specifico limite massimo di spesa. Una generica assicurazione sull’abitazione, tuttavia, non è sufficiente: la copertura deve riguardare espressamente il rischio di eventi calamitosi.