La Commissione europea ha pubblicato le linee guida sull’applicazione del Regolamento Ue 2024/3015, che vieta l’immissione e la messa a disposizione sul mercato dell’Unione, oltre all’esportazione, dei prodotti ottenuti mediante lavoro forzato. Il provvedimento si applicherà dal 14 dicembre 2027 e chiarisce il perimetro degli operatori e delle merci interessate, i criteri per valutare i rischi e le conseguenze delle eventuali violazioni.
La disciplina si applica a qualsiasi prodotto, senza distinzione di settore o provenienza geografica, quando il lavoro forzato sia stato utilizzato nell’estrazione, nella raccolta, nella produzione o nella fabbricazione. Il rischio può riguardare anche una materia prima, una componente, un prodotto intermedio o una singola fase della lavorazione. La definizione richiamata è quella della Convenzione OIL n. 29 del 1930: si tratta di un’attività imposta sotto minaccia di una pena e senza consenso volontario.
Operatori e controlli lungo la filiera
Tra i soggetti coinvolti rientrano produttori, fabbricanti, importatori, distributori, esportatori e operatori dell’e-commerce. Il regolamento riguarda infatti chiunque immetta o metta a disposizione merci sul mercato dell’Unione oppure le esporti, compresa la vendita a distanza destinata a consumatori situati nell’Ue. Le linee guida sottolineano che il solo fornitore diretto potrebbe non essere sufficiente per ricostruire l’origine dei materiali e individuare stabilimenti, subfornitori e diverse fasi produttive.
Le verifiche saranno svolte dalla Commissione o dalle autorità nazionali competenti, a seconda che il rischio riguardi un Paese terzo o il territorio di uno Stato membro. L’approccio sarà basato sul rischio e terrà conto della gravità e della dimensione del fenomeno, dei volumi interessati e della probabilità che sia stato utilizzato lavoro forzato. La mancata collaborazione, l’invio di dati incompleti o fuorvianti e l’assenza di informazioni potranno incidere sulla valutazione, insieme a elementi provenienti da fonti esterne.
Se la violazione viene accertata, l’autorità può vietare la commercializzazione e l’esportazione dei prodotti, ordinando anche il ritiro e lo smaltimento delle merci già presenti sul mercato. Quando il lavoro forzato riguarda soltanto una componente sostituibile, può essere possibile rimuoverla e sostituirla con una parte conforme. Gli Stati membri dovranno inoltre prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per gli operatori che non rispettano le decisioni delle autorità.
Possibile sospensione dello svincolo
Le linee guida dedicano particolare attenzione ai controlli alla frontiera. Le autorità doganali non dovranno accertare autonomamente l’eventuale ricorso al lavoro forzato, ma applicheranno le decisioni adottate dalla Commissione o dalle autorità nazionali. In presenza di un prodotto potenzialmente collegato a un divieto, potranno sospendere lo svincolo per l’immissione in libera pratica o per l’esportazione, mantenendo la merce sotto controllo e informando l’autorità competente.
Quest’ultima dovrà verificare il collegamento con la decisione. Se il nesso viene escluso, la merce potrà essere svincolata, nel rispetto delle altre regole doganali; in caso contrario, lo svincolo sarà negato. La Commissione potrà inoltre definire ulteriori informazioni da mettere a disposizione della dogana, comprese quelle utili a identificare il prodotto, il fabbricante e i fornitori.
Il regolamento non impone a tutte le imprese un sistema generale e specifico di due diligence sul lavoro forzato. Le linee guida considerano però questa attività uno strumento importante per individuare e ridurre i rischi e per dimostrare alle autorità le misure adottate. In vista del 2027, le imprese dovranno quindi mappare la catena di approvvigionamento, graduare i controlli, raccogliere informazioni dai fornitori e assicurare una tracciabilità documentale delle verifiche svolte.