Regole fiscali

Nuova Sabatini, il contributo va trattato «in conto impianti»

Le indicazioni MIMIT cambiano registrazione, tempi di imputazione e riflessi IRAP per le PMI

Nuova Sabatini, il contributo va trattato «in conto impianti»

La Nuova Sabatini deve essere qualificata contabilmente come contributo in conto impianti e non più come contributo in conto interessi. È l’orientamento consolidato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che incide sulla rappresentazione in bilancio, sulla tassazione e sugli adempimenti delle piccole e medie imprese.

La misura, introdotta dall’articolo 2 del D.L. 69/2013, prevede un’agevolazione calcolata sugli interessi convenzionali di un finanziamento quinquennale. Questo parametro, però, non coincide necessariamente con gli oneri finanziari effettivamente sostenuti dall’impresa: la finalità principale è incentivare l’acquisto di beni strumentali. Il rifinanziamento previsto dalla legge di bilancio 2026 assegna 200 milioni di euro per il 2026 e 450 milioni per il 2027.

Dal conto interessi al conto impianti

La precedente interpretazione derivava dal documento OIC 12, che nella versione del 2014 citava la legge Sabatini tra gli esempi di contributi di natura finanziaria. Il riferimento è stato eliminato con l’aggiornamento del dicembre 2016. Successivamente, il MIMIT ha indicato in modo esplicito la natura di contributo in conto impianti attraverso il decreto del 22 aprile 2022, la circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022, aggiornata nel 2024, e le FAQ ufficiali.

La riclassificazione comporta effetti concreti. Il contributo in conto interessi viene collocato nell’area finanziaria del Conto economico e tende a seguire la durata del finanziamento. Quello in conto impianti viene invece distribuito lungo la vita utile del bene agevolato, nell’area del valore della produzione. La quota rilevata nella voce A.5 può quindi concorrere alla base IRAP, mentre gli interessi passivi sul finanziamento restano indeducibili ai fini dell’imposta.

Metodi contabili e conseguenze fiscali

Secondo l’OIC 16, il contributo va rilevato quando esiste una ragionevole certezza che le condizioni siano soddisfatte e che l’erogazione avverrà, normalmente con la ricezione del decreto di concessione. Sono possibili due metodi. Con quello indiretto, il bene resta iscritto al costo storico e il contributo viene registrato tra i risconti passivi, per poi essere imputato gradualmente alla voce A.5 in proporzione agli ammortamenti. Con quello diretto, il contributo riduce il costo dell’immobilizzazione e determina ammortamenti più bassi.

I due criteri producono lo stesso effetto su utile e patrimonio netto. In un esempio riferito a un impianto da 380.000 euro, con un contributo di 37.700 euro e una vita utile di dieci anni, il metodo indiretto prevede un ammortamento annuo di 38.000 euro e un rilascio di 3.770 euro dal risconto. Il metodo diretto porta il valore del bene a 342.300 euro e l’ammortamento a 34.230 euro. L’effetto netto annuale è identico.

Ai fini IRES, il contributo concorre al reddito per competenza, seguendo l’ammortamento del cespite. Nell’esempio, la quota annuale di 3.770 euro determina, applicando le aliquote indicate, un prelievo complessivo IRES e IRAP di 1.052 euro. Il contributo non è soggetto a ritenuta d’acconto e, in assenza di una prestazione corrispettiva, è fuori campo IVA.

Le imprese devono inoltre verificare gli obblighi di trasparenza. Per contributi pubblici complessivi pari o superiori a 10.000 euro nell’esercizio, la nota integrativa deve indicare ente erogatore, importo e causale, oppure segnalare la presenza dei dati nel Registro nazionale degli aiuti di Stato. Per i bilanci abbreviati è prevista anche la pubblicazione sul sito internet entro il 30 giugno.

Il rimborso anticipato del finanziamento fa decadere dalle quote non ancora erogate, ma non modifica la gestione di quelle già incassate, che continuano a essere imputate lungo la vita utile del bene. In caso di revoca, le somme devono essere restituite e la restituzione genera una sopravvenienza passiva deducibile. Il contributo può essere cumulato con altre agevolazioni nel rispetto dei massimali previsti; per l’iperammortamento 2026, la base di calcolo va determinata al netto della Sabatini.

Per gli investimenti avviati nel 2026, le quote continueranno a produrre effetti negli esercizi successivi. Dal 1° gennaio 2027 entrerà in vigore il nuovo TUIR, ma secondo il testo le regole sostanziali sui contributi in conto impianti resteranno invariate: cambieranno soprattutto i riferimenti numerici. Gli studi professionali sono quindi chiamati a verificare i bilanci pregressi, scegliere il metodo contabile più funzionale e aggiornare le riconciliazioni fiscali e la nota integrativa.