Il regime de minimis è diventato uno degli strumenti più utilizzati per sostenere le imprese agricole, in quanto consente di erogare aiuti di importo contenuto senza dover attivare la procedura di notifica alla Commissione europea. Questa apparente semplicità ha portato a un utilizzo esteso da parte delle amministrazioni nazionali e regionali, specialmente per indennizzi, misure emergenziali e interventi di sostegno alla liquidità.
Tuttavia, la pratica applicativa ha evidenziato limiti strutturali significativi, tra cui controlli non uniformi, registri nazionali non sempre aggiornati e difficoltà nel monitorare il rispetto del massimale triennale. Inoltre, la ripartizione delle responsabilità tra amministrazioni e beneficiari non è sempre chiara.
In questo contesto si inserisce la sentenza della Corte di giustizia del 15 gennaio 2026 (causa C‑615/24), che affronta un punto cruciale: il rapporto tra controlli preventivi, dichiarazioni delle imprese e funzionamento dei registri nazionali. L’obiettivo di questo articolo è analizzare la pronuncia, ricostruire il quadro normativo e fornire una lettura integrata delle sue implicazioni per amministrazioni, professionisti e imprese agricole.
Il quadro normativo europeo
Il regime de minimis agricolo è disciplinato dal Regolamento (UE) 2024/3118 della Commissione, che dal 10 dicembre 2024 ha innalzato a 50.000 euro il massimale individuale per le imprese attive nella produzione primaria. Questo aumento riflette l’esigenza di compensare l’inflazione settoriale e l’incremento dei costi produttivi.
Il regolamento ribadisce l’obbligo di verificare il rispetto del massimale prima della concessione dell’aiuto e di garantire la tracciabilità degli importi erogati. Una novità rilevante riguarda il metodo di calcolo: il limite non è più riferito agli esercizi finanziari, ma a un periodo mobile di tre anni (1.095 giorni). Per ogni nuova concessione, l’autorità deve quindi verificare gli aiuti ricevuti nei tre anni solari precedenti.
Principi e logica della sentenza C‑615/24
La controversia che ha portato alla sentenza riguarda un indennizzo per danni da fauna selvatica concesso come aiuto de minimis senza acquisire la dichiarazione dell’impresa sugli aiuti percepiti nel triennio precedente. L’amministrazione aveva ritenuto sufficiente la consultazione del Registro Nazionale Aiuti, che però non copriva l’intero periodo richiesto.
La Corte di giustizia ha sottolineato che il regime de minimis costituisce una deroga al sistema ordinario degli aiuti di Stato e, come tale, richiede controlli effettivi e documentati. Gli Stati membri devono garantire un controllo ex ante affidabile, un sistema di registrazione pienamente operativo e informazioni complete sugli aiuti già percepiti.
In conclusione, la sentenza C‑615/24 rappresenta un passo importante verso una maggiore trasparenza e responsabilità nella gestione degli aiuti de minimis in agricoltura, evidenziando la necessità di un sistema di controllo più rigoroso e di una chiara definizione delle responsabilità tra le varie parti coinvolte.