Aspetti fiscali

Chiarimenti sul reverse charge nelle operazioni a catena

Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sul reverse charge nelle triangolazioni

Chiarimenti sul reverse charge nelle operazioni a catena

Con la Risposta a interpello n. 111/2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul regime IVA applicabile a un’operazione a catena che coinvolge tre soggetti stabiliti in tre diversi Stati membri dell’Unione europea. L’istante è una società residente ai fini IVA in Germania, attiva nel commercio e nella distribuzione di mobili e accessori, priva di registrazione o stabile organizzazione in Italia.

Nel 2023, la struttura delle cessioni era la seguente: un cedente polacco vendeva i beni alla società tedesca (istante); la società tedesca li rivendeva a un acquirente italiano; il trasporto dei beni avveniva direttamente dalla Polonia all’Italia, curato dall’istante stessa. La società tedesca aveva dichiarato in Germania l’acquisto dal cedente polacco come acquisto intracomunitario di beni e la rivendita verso il cessionario italiano come cessione intracomunitaria di beni.

La fattura emessa nei confronti del cessionario italiano non conteneva alcun riferimento all’art. 141 della Direttiva IVA, né l’indicazione “reverse charge”, né la designazione dell’acquirente italiano quale debitore d’imposta. Questo solleva la questione se l’operazione possa essere considerata come in reverse charge.

Indicazioni per la fattura nella triangolazione

L’Agenzia affronta il tema delle operazioni a catena tra soggetti stabiliti in diversi Stati europei, disciplinato dall’articolo 36-bis della direttiva IVA, introdotta nel 2018 dalla cosiddetta “direttiva quick fixes”. La norma stabilisce il trattamento IVA delle ipotesi di cessioni successive di beni oggetto di un unico trasporto intracomunitario dal primo cedente all’ultimo acquirente della catena.

Per applicare la norma, è necessario che i beni siano ceduti in successione, coinvolgendo almeno tre soggetti, e che siano spediti o trasportati da uno Stato membro verso un altro. Inoltre, i beni devono essere trasportati direttamente dal primo cedente all’ultimo acquirente della catena. Se l’operatore intermedio fornisce un numero di identificazione IVA diverso da quello dello Stato membro da cui i beni sono spediti, l’acquisto è considerato intracomunitario.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

Nel caso specifico, la società tedesca ha considerato l’operazione come una triangolazione intracomunitaria. Tuttavia, nella fattura verso il cliente italiano non è stato indicato né il riferimento normativo della triangolazione né l’inversione contabile. Nonostante ciò, il cliente italiano ha già versato l’IVA con il meccanismo del reverse charge.

La società tedesca ha chiesto se può applicare il regime delle triangolazioni e quali sanzioni potrebbero derivare dalla mancata indicazione in fattura. Essa sostiene che l’omissione potrebbe essere sanata a posteriori, emettendo una nota di credito al cliente italiano e una nuova fattura corretta. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate non si è espressa sulla possibilità di regolarizzazione, ma ha sottolineato l’importanza di qualificare correttamente l’operazione.