Regole applicative

Voucher cybersecurity e iperammortamento: quando il cumulo è possibile

Il beneficio può riguardare alcuni investimenti, ma non i servizi e non le stesse quote di costo.

Voucher cybersecurity e iperammortamento: quando il cumulo è possibile

Il Voucher Cloud & Cybersecurity, misura non ancora operativa, è concesso in regime de minimis. In base all’articolo 6, comma 2, del decreto ministeriale del 18 luglio 2025, può essere cumulato con altri aiuti di Stato, compresi quelli concessi secondo il medesimo regime, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea.

Regole specifiche sono previste per l’iperammortamento 2026. L’articolo 1, comma 431, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 stabilisce che l’agevolazione può essere cumulata con ulteriori misure finanziate da risorse nazionali o europee e riferite agli stessi costi. Il cumulo è ammesso, però, soltanto se i diversi sostegni non coprono le medesime quote dei singoli investimenti e se il totale delle agevolazioni non supera il costo sostenuto.

Il caso delle spese di cybersecurity

La base di calcolo dell’iperammortamento deve inoltre essere determinata al netto delle sovvenzioni e dei contributi ricevuti per gli stessi costi ammissibili. La questione può assumere particolare rilievo per alcuni investimenti destinati alla sicurezza informatica.

Tra le spese ammesse dal Voucher rientrano, infatti, firewall, router e switch sicuri, dispositivi IPS e software di cybersecurity. Gli Allegati IV e V della legge n. 199/2025 includono, se sono rispettati tutti i requisiti previsti dalla disciplina dell’iperammortamento, anche infrastrutture hardware per la sicurezza informatica e software, sistemi, piattaforme e applicazioni destinati a proteggere reti, dati, programmi, macchine e impianti.

Questo non significa, tuttavia, che ogni spesa ammessa al Voucher possa beneficiare automaticamente anche dell’iperammortamento. Quest’ultima misura riguarda investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, compresi negli Allegati IV e V e in possesso delle condizioni richieste, tra cui l’interconnessione.

La presenza, tra le voci finanziabili dal Voucher, di un servizio IaaS, PaaS, SaaS o di assistenza non è quindi sufficiente a rendere la spesa agevolabile anche con l’iperammortamento. Occorre verificare autonomamente la natura del bene e la presenza di tutti i requisiti richiesti dalla relativa disciplina.

Le condizioni per il cumulo

In sintesi, il cumulo può essere applicato quando la stessa soluzione possiede autonomamente i requisiti previsti da entrambe le agevolazioni. La medesima quota di costo, però, non può essere finanziata due volte e la base di calcolo dell’iperammortamento deve essere ridotta dei contributi ottenuti per gli stessi costi.

Resta da verificare se il GSE o il MIMIT, soggetti coinvolti nella gestione delle due misure, forniranno indicazioni più puntuali sull’applicazione concreta delle regole. Il confronto tra Voucher e iperammortamento è disponibile anche in formato pdf.