L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’8 settembre 2026 il nuovo modulo di controllo per la comunicazione della PEC al REI. Lo strumento serve a verificare e validare il file in formato .txt contenente l’indirizzo di posta elettronica certificata della holding, che deve essere utilizzato per trasmettere le comunicazioni previste all’anagrafe tributaria.
L’aggiornamento riguarda in particolare le società qualificate come holding ai sensi dell’articolo 162-bis del Tuir. Per queste realtà, l’iscrizione della PEC al REI avviene utilizzando il codice operatore 05, corrispondente alla voce Holding. La modifica non incide sulle specifiche tecniche del tracciato: restano invariati record, posizioni e lunghezze del file.
La versione 2.1.0 recepisce i nuovi codici
Il modulo di controllo 2.1.0 sostituisce la precedente versione 2.0.0, pubblicata nel settembre 2021. L’intervento si è reso necessario per aggiornare la tabella dei codici operatore. L’inserimento di nuove codifiche, anche se utilizzabili soltanto per l’iscrizione della PEC in determinati registri del REI, come Monitoraggio e FATCA-CRS, rende necessario installare nel Desktop Telematico la versione più recente.
Per le holding, l’utilizzo del modulo aggiornato è rilevante perché una comunicazione elaborata con una versione non adeguata potrebbe essere scartata in fase di invio. La versione da utilizzare è quella 2.1.0 dell’8 settembre 2026.
Nuove codifiche e voci eliminate
Tra i nuovi codici operatore figura il 39, riservato ai soggetti che svolgono attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, lettera h, del decreto legislativo 231/2007. Il codice 40 riguarda invece gli intermediari assicurativi indicati dall’articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), del Codice delle assicurazioni private, quando operano nei rami previsti dall’articolo 2, comma 1, dello stesso codice.
Il codice 41 identifica le società di partenariato in gestione interna, richiamate dall’articolo 1, comma 1, lettera i-quater.2, del TUF. Il codice 42 è destinato ai prestatori di servizi per le cripto-attività definiti dal regolamento Ue 2023/1114.
Sono stati invece eliminati il codice 21, relativo ai prestatori di servizi connessi all’utilizzo di valuta virtuale, e il codice 25, riferito ai prestatori di servizi di portafoglio digitale. Non sono più presenti neppure il codice 32, per le succursali di intermediari bancari e finanziari con sede in un altro Stato, e il codice 33, relativo agli intermediari bancari e finanziari con sede in un altro Stato membro che operano in Italia senza succursale, secondo il regime LPS.
La comunicazione della PEC al REI può essere predisposta anche attraverso il software Hold Up, indicato nel materiale di approfondimento associato alla procedura.