Per comunicare la risoluzione di un rapporto non è sufficiente utilizzare uno strumento che garantisca la prova dell’avvenuta ricezione. Se le parti hanno previsto nel contratto una modalità precisa, quella forma deve essere rispettata. È il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26272 del 5 ottobre 2026, relativa a una comunicazione inviata tramite posta elettronica certificata invece che con raccomandata con ricevuta di ritorno.
La controversia riguardava un contratto di sale and lease back immobiliare. L’operazione prevedeva la vendita di un immobile da parte di una società a una società di leasing, con la possibilità per la venditrice di continuare a utilizzarlo dietro pagamento di canoni periodici. A seguito del mancato pagamento, la società concedente aveva comunicato via PEC la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa.
Il contratto stabiliva però che tale dichiarazione dovesse essere trasmessa mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. In primo grado e in appello la comunicazione elettronica era stata ritenuta valida, sulla base dell’equiparazione tra PEC e raccomandata. La Cassazione ha invece accolto la contestazione relativa al mancato rispetto della forma prevista dalle parti e ha rinviato la causa alla Corte d’appello per un nuovo esame.
Il rapporto tra legge e accordi
Il nodo della decisione riguarda il rapporto tra l’equivalenza legale dei mezzi di comunicazione e l’autonomia contrattuale. L’articolo 48 del decreto legislativo n. 82/2005, il Codice dell’amministrazione digitale, equipara la trasmissione tramite PEC alla notificazione per mezzo della posta, salvo diversa disposizione di legge.
Secondo la Suprema Corte, questo principio generale non consente però di ignorare una modalità specifica concordata per iscritto. Viene in rilievo l’articolo 1352 del Codice civile, in base al quale la forma stabilita dai contraenti per un futuro contratto si presume voluta per la sua validità. La regola può essere applicata analogicamente anche agli atti unilaterali recettizi, come la dichiarazione con cui una parte comunica di volersi avvalere di una clausola risolutiva espressa.
Di conseguenza, la PEC non è sufficiente quando l’accordo richiede espressamente la raccomandata A/R, a meno che non emerga una volontà inequivoca delle parti di modificare la modalità concordata. La prova che il messaggio sia arrivato al destinatario non elimina quindi il possibile vizio derivante dall’inosservanza della forma pattuita.
Gli effetti per imprese e professionisti
La pronuncia interessa chi gestisce contratti commerciali, finanziari e immobiliari. Prima di procedere alla risoluzione per inadempimento, è necessario controllare le clausole dedicate alle comunicazioni e verificare non solo i termini, ma anche il mezzo richiesto. L’utilizzo di uno strumento diverso può rendere inefficace la dichiarazione o incidere sul momento in cui la risoluzione produce i suoi effetti.
La Cassazione ha inoltre chiarito che la notificazione del ricorso giudiziale non costituisce automaticamente una nuova dichiarazione di risoluzione. Anche qualora le fosse riconosciuto questo valore, l’effetto risolutivo decorrerebbe dalla notifica del ricorso e non dalla precedente comunicazione inviata tramite PEC.
La data di efficacia può avere conseguenze economiche, perché incide sulla determinazione dei canoni e degli accessori maturati nel periodo intermedio. La decisione richiama quindi imprese e professionisti alla necessità di rispettare con precisione le modalità di comunicazione stabilite nei rapporti contrattuali, anche quando la tecnologia offre strumenti capaci di documentare con certezza la ricezione.