Fisco estero

Pensione irlandese, sì al regime fiscale del 7%

L’Agenzia ammette anche l’assegno diretto dal datore e la liquidazione finale tra le somme agevolabili.

Pensione irlandese, sì al regime fiscale del 7%

Con la risposta a interpello n. 197 del 2 novembre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’applicazione del regime agevolato previsto dall’articolo 24-ter del TUIR per i pensionati che trasferiscono la residenza fiscale in Italia. Il caso riguarda un cittadino irlandese che si è trasferito nel nostro Paese e intende applicare l’imposta sostitutiva del 7% a partire dal periodo d’imposta 2026.

L’agevolazione è riservata alle persone fisiche titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri. Consente di applicare un prelievo forfettario del 7% sui redditi prodotti all’estero, indipendentemente dalla loro categoria. Il regime è utilizzabile dai contribuenti che trasferiscono la residenza in determinati comuni di Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, oltre che in alcuni centri colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016-2017, con popolazione non superiore a 30.000 abitanti.

Tra le condizioni richieste figurano la mancata residenza fiscale in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti e la provenienza da uno Stato con il quale l’Italia abbia accordi di cooperazione amministrativa. L’opzione viene esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno del trasferimento e può restare valida per i nove periodi d’imposta successivi.

Il caso del sistema irlandese pay as you go

Prima del trasferimento, il contribuente aveva lavorato come dirigente per una società irlandese fino a ottobre 2025. Dopo la cessazione del rapporto, l’ex datore di lavoro gli corrisponderà un assegno pensionistico periodico e una somma una tantum come indennità forfettaria di fine rapporto.

Il dubbio riguardava soprattutto l’assegno periodico, poiché in Irlanda il sistema pay as you go prevede che la pensione venga pagata direttamente dalla società quando matura il diritto, senza versamenti anticipati in un fondo e senza la costituzione di un patrimonio di investimento. Gli assegni vengono quindi corrisposti insieme agli stipendi del personale in servizio.

La società ha inoltre confermato, attraverso un memorandum, il diritto dell’ex dirigente sia alla pensione futura sia all’indennità. Il contribuente aveva chiesto di applicare il prelievo sostitutivo del 7% a entrambe le somme.

La qualificazione delle somme

L’Agenzia ha accolto la soluzione prospettata. Secondo i chiarimenti richiamati nell’interpello, la nozione di reddito da pensione deve essere interpretata in senso ampio e comprende le pensioni di ogni genere e gli assegni a esse equiparati. Rientrano nella definizione anche gli emolumenti dovuti dopo la cessazione dell’attività lavorativa e le indennità una tantum, anche se corrisposte in forma capitale.

Di conseguenza, il pagamento diretto da parte della società irlandese e l’assenza di un fondo previdenziale non modificano la natura dell’assegno, che può essere qualificato come reddito da pensione di fonte estera. Restano escluse dal regime le prestazioni erogate da un istituto previdenziale stabilito in Italia.

Una volta verificato il requisito della pensione estera, l’agevolazione si estende agli altri redditi prodotti fuori dall’Italia. Applicando i criteri previsti dal TUIR per individuare la fonte del reddito, l’Agenzia conclude che le somme corrisposte da un soggetto estero sono prodotte all’estero. Anche l’indennità di fine rapporto può quindi essere assoggettata all’imposta sostitutiva del 7%.