Tutele consumatori

Auto, garanzia più lunga se si sceglie la riparazione

Le nuove norme fissano durata, trasparenza e rimedi diversi secondo l’origine del problema

Auto, garanzia più lunga se si sceglie la riparazione

Il cosiddetto diritto alla riparazione si applica anche ad automobili e altri veicoli. Le nuove disposizioni sono state introdotte dal Dlgs 176/2026, in vigore dal 22 ottobre 2026, con cui l’Italia ha recepito la direttiva europea 2024/1799. Il decreto ha inserito nel Codice del consumo il nuovo Titolo II-bis, composto dagli articoli da 127-bis a 127-undecies.

L’obiettivo della disciplina, sostenuto dall’Unione europea soprattutto per ragioni ambientali, è favorire la riparazione rispetto agli altri rimedi disponibili quando un bene presenta un difetto: sostituzione, riduzione del prezzo o risoluzione del contratto. Per i veicoli, tuttavia, la riparazione è già la soluzione più frequente, anche perché la sostituzione avrebbe costi molto più elevati rispetto a quelli di altri beni di consumo.

Garanzia estesa di un anno

Il primo cambiamento riguarda i contratti di vendita conclusi dal 31 luglio 2026. Se il consumatore sceglie di far riparare un difetto di conformità mentre la garanzia legale è ancora valida, la copertura viene prolungata di 12 mesi. L’estensione è riconosciuta una sola volta, indipendentemente dal numero di riparazioni successive, e si aggiunge alla durata ordinaria.

Per un veicolo nuovo, la tutela passa quindi da due a tre anni. Nel caso di un’auto usata, quando il venditore riduce la garanzia a un anno, la durata complessiva arriva a due anni. La disciplina non chiarisce da quale momento debba essere calcolata la proroga. Secondo l’interpretazione prevalente, più aderente al testo europeo, il termine decorre dalla consegna del veicolo e non dalla data dell’intervento.

Trasparenza anche per gli interventi fuori garanzia

Dal 22 ottobre 2026 si applicano nuovi obblighi di trasparenza per le riparazioni richieste fuori garanzia, senza rilevanza della data di acquisto o di consegna del veicolo. Le norme che prevedono prezzi calmierati e disponibilità garantita dei ricambi riguardano invece soltanto le categorie indicate in un apposito allegato, tra cui lavatrici, frigoriferi, smartphone e tablet. Le automobili non sono comprese nell’elenco.

Per le officine restano quindi soprattutto gli obblighi informativi. Il riparatore può consegnare un modulo europeo con indicazione di prezzo, tempi e condizioni dell’intervento. Il documento è facoltativo, ma se viene rilasciato vincola l’officina per almeno 30 giorni. In caso di mancata esecuzione del lavoro promesso, il consumatore ha diritto almeno al rimborso dei costi sostenuti per la diagnosi. Le violazioni possono comportare sanzioni da 5.000 a 50.000 euro, sotto la vigilanza dell’AGCM.

Tre situazioni da distinguere

La tutela applicabile dipende dalla natura del problema e dal momento in cui si manifesta. Se si tratta di un difetto originario emerso durante la garanzia legale, il consumatore può chiedere riparazione, sostituzione, riduzione del prezzo o risoluzione del contratto. Optando per la riparazione, ottiene anche la proroga di 12 mesi.

Quando un difetto originario emerge dopo la scadenza della garanzia, si applica invece il nuovo regime delle riparazioni. Nel calcolo della durata occorre considerare che, se il veicolo era già stato riparato in garanzia per un difetto diverso, la copertura deve essere valutata su tre anni anziché due.

Diverso è il caso del guasto sopravvenuto, dovuto a usura, uso scorretto, cattiva manutenzione o rottura accidentale. In questa situazione la garanzia legale non opera e resta la disciplina sulla trasparenza della riparazione. Rientrano tra gli esempi l’usura di frizione, freni e pneumatici, oltre ai danni causati da uso improprio o mancata manutenzione. Le regole sulla riparazione trasparente valgono anche quando la garanzia legale è ancora in corso.