Oneri pensionistici

Utili non distribuiti, doppia scelta per i soci delle Srl

Entro il 2 novembre, le pronunce della Cassazione dividono gli adempimenti: restano valide anche le istruzioni INPS

Utili non distribuiti, doppia scelta per i soci delle Srl

Scade lunedì 2 novembre 2026 il termine per trasmettere il modello Redditi PF 2026, poiché il 31 ottobre cade di sabato. Per i soci lavoratori di Srl iscritti alla Gestione artigiani o commercianti, la compilazione del quadro RR presenta quest’anno un’incertezza aggiuntiva: decidere se applicare subito le recenti sentenze della Corte di Cassazione oppure seguire le istruzioni dell’INPS, che non sono ancora state aggiornate.

Con la sentenza n. 25377 del 16 settembre 2026 e con altre pronunce depositate tra il 16 e il 17 settembre, la Sezione Lavoro ha respinto i ricorsi dell’Istituto. Secondo la Corte, in una Srl che non ha optato per la trasparenza fiscale, la quota di reddito accantonata a riserva resta nella società e non costituisce reddito del socio. Di conseguenza, non dovrebbe concorrere alla base imponibile per i contributi eccedenti il minimale.

Il principio si fonda sull’articolo 3-bis del D.L. n. 384/1992, che collega la contribuzione degli artigiani e dei commercianti ai redditi d’impresa dichiarati ai fini IRPEF. Per la Cassazione, il reddito di una Srl ordinaria è imputato alla società e passa nella sfera fiscale del socio soltanto con la distribuzione oppure in presenza dell’opzione per la trasparenza prevista dagli articoli 115 e 116 del TUIR. Spetta inoltre all’INPS dimostrare l’effettiva attribuzione del reddito al socio.

Il nodo delle istruzioni INPS

La posizione della Corte non è stata ancora recepita dall’Istituto. La circolare INPS n. 62 del 27 maggio 2026, dedicata al quadro RR del modello Redditi 2026-PF, continua infatti a considerare la quota di reddito d’impresa della società proporzionale alla partecipazione agli utili, senza distinguere tra somme distribuite e somme accantonate. Al momento non risultano messaggi o circolari che abbiano modificato questa indicazione.

Il contribuente può quindi scegliere di escludere subito dal quadro RR la quota di utile non distribuita. In questo modo verserebbe meno a saldo e come acconto, ma potrebbe ricevere dall’INPS un avviso di addebito per la differenza, con sanzioni civili e interessi. In caso di contestazione, la difesa potrebbe basarsi sull’orientamento ormai consolidato della Cassazione e sull’onere della prova a carico dell’Istituto.

L’alternativa è compilare il quadro RR secondo la circolare INPS, includendo l’intera quota di reddito della Srl e chiedendo in seguito il rimborso della parte riferita agli utili non distribuiti. È la strada più prudente sul piano operativo, perché riduce il rischio di contestazioni immediate, ma comporta un esborso iniziale e potrebbe rendere necessario un contenzioso per ottenere la restituzione delle somme.

La decisione deve tenere conto del regime fiscale della società, della delibera con cui è stato approvato il bilancio 2025 e della distinzione tra utili accantonati e utili effettivamente distribuiti. Per questi ultimi, le sentenze non forniscono una risposta definitiva. Occorre inoltre verificare la coerenza con il saldo 2025 e con il primo acconto 2026 già versati, oltre agli effetti sul montante contributivo e sulla futura pensione.

Chi non rientra nella novità

Il nuovo orientamento non elimina l’obbligo di iscrizione alla Gestione artigiani o commercianti per chi lavora abitualmente e prevalentemente nella Srl, né il versamento dei contributi sul minimale. Restano fuori dal principio i soci di Snc e Sas e le Srl trasparenti, poiché in questi casi il reddito è imputato ai soci indipendentemente dalla percezione. Nulla cambia, infine, per il socio di capitale che non svolge attività lavorativa nella società.

La scelta effettuata nel quadro RR incide anche sul secondo acconto dei contributi sul reddito eccedente il minimale, in scadenza a fine novembre. Per questo è opportuno documentare la decisione e comunicarla per iscritto al cliente, indicando rischi e alternative, anche in attesa di eventuali nuove indicazioni dell’INPS.