L’Assemblea dei delegati della Cassa dottori commercialisti ha approvato la riforma del regolamento previdenziale avviata dal Consiglio di amministrazione a giugno. Le modifiche, che includono alcune novità inserite nella seconda bozza, dovranno ora essere sottoposte all’approvazione dei Ministeri vigilanti.
Il cambiamento principale riguarda l’aumento graduale della contribuzione minima, con l’obiettivo di rafforzare l’importo delle pensioni calcolate con il metodo contributivo e mantenere la sostenibilità finanziaria dell’ente nel lungo periodo. L’aliquota minima del contributo soggettivo passerà dal 12% al 15% in cinque anni: sarà del 13% nel primo biennio, del 14% nel secondo e arriverà al 15% dal quinto anno. La gradualità tiene conto del fatto che gli iscritti versano già mediamente più del minimo: nel 2025 l’aliquota media si è attestata intorno al 14%.
Resta invariato al 4% del volume d’affari il contributo integrativo, ma aumenta la quota destinata ai montanti individuali. Dal primo anno di applicazione passerà dall’1,5% al 2%, cioè dal 37,5% al 50% del contributo. La misura diventerà strutturale, mentre attualmente è prevista soltanto fino al 2032.
Cambia anche il sistema premiale collegato all’aliquota di computo. Oggi il bonus varia dal 3% sul reddito netto professionale, per chi versa il minimo, al 5% per aliquote pari o superiori al 22%. Con il nuovo meccanismo partirà dallo 0,5% in corrispondenza del versamento minimo e arriverà al 6% per aliquote pari o superiori al 21% nel primo biennio, al 22% nel secondo biennio e al 23% a regime. Tutti gli associati potranno inoltre versare i contributi minimi in un massimo di quattro rate. I pensionati che proseguono l’attività dai 68 anni potranno ridurre volontariamente le aliquote minime fino al 50%.
Agevolazioni per i giovani
La riforma prevede misure specifiche per i giovani iscritti. Chi aderisce prima dei 43 anni vedrà destinato al montante, per i primi cinque anni di iscrizione, il 75% del contributo integrativo, pari al 3% del volume d’affari. Per i neo-iscritti under 35, l’esonero dal contributo minimo soggettivo e integrativo salirà da cinque a sette anni.
È prevista inoltre la cosiddetta promessa previdenziale, che consentirà agli under 43 di programmare un futuro incremento della propria aliquota contributiva. L’effetto finanziario sul montante decorrerà dall’anno di competenza.
Decorrenza e misure già operative
Le nuove disposizioni diventeranno efficaci soltanto dopo il via libera dei Ministeri vigilanti. Se l’approvazione arriverà entro il 30 giugno 2027, le regole si applicheranno nello stesso anno; in caso contrario, entreranno in vigore dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Il presidente della Cassa, Ferdinando Boccia, ha dichiarato che gli interventi puntano a rafforzare l’equità tra generazioni e a rendere stabili gli incentivi al risparmio previdenziale. Apprezzamento è stato espresso anche dall’Unione giovani, secondo cui diverse proposte dell’associazione sono state recepite nel testo finale.
Restano infine da ricordare le modifiche già approvate con le delibere n. 7, 8 e 9 dell’Assemblea dei delegati del 10 luglio 2025, già autorizzate dai Ministeri vigilanti. Il periodo necessario per ottenere il supplemento di pensione è sceso da cinque a tre anni. Chi si cancella prima di maturare il primo supplemento non può chiedere la restituzione del contributo soggettivo, ma riceve un trattamento proporzionato alla frazione di triennio maturata.
È stato inoltre previsto che chi ha riscattato il corso universitario presso l’INPS possa chiedere direttamente alla Cassa il trasferimento del relativo montante. Per le infedeli comunicazioni relative al 2026, con riferimento al PCE 2026 e alla scadenza del 1° dicembre 2026, si applicheranno le stesse sanzioni previste per l’omessa dichiarazione, quando i redditi acquisiti dall’Agenzia delle Entrate risultino diversi da quelli dichiarati e comportino maggiori contributi.
Sul fronte delle pensioni ai superstiti, tra i beneficiari entrano i figli fino a 26 anni iscritti a corsi post-laurea di perfezionamento scientifico e alta formazione. Sono inoltre equiparati ai figli minorenni i nipoti minori, o maggiorenni inabili al lavoro, a carico dell’ascendente al momento del decesso, se quest’ultimo ne era tutore.