Regole previdenziali

Pensione estera e integrazione: la Cassazione interroga la CGUE

Il caso riguarda un assegno belga autonomo accanto a quello italiano calcolato pro-rata

Pensione estera e integrazione: la Cassazione interroga la CGUE

Chi ha lavorato in più Stati dell’Unione europea può ottenere una pensione attraverso la totalizzazione dei contributi versati nei diversi Paesi. I periodi assicurativi vengono riuniti solo virtualmente per verificare il diritto alla prestazione, mentre ciascun ente previdenziale conserva i contributi ricevuti e paga la propria quota secondo il principio del pro-rata.

La questione ancora da chiarire riguarda il calcolo dell’integrazione al trattamento minimo, cioè la somma che lo Stato italiano può riconoscere sulle pensioni di importo ridotto, nel rispetto dei limiti di reddito previsti dalla legge. L’integrazione non spetta, invece, alle pensioni calcolate interamente con il sistema contributivo.

Sul modo in cui debba essere considerata una pensione ricevuta da un altro Stato membro si è pronunciata la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro. Con l’ordinanza interlocutoria n. 27395, depositata il 20 ottobre 2026, la Corte ha sospeso il procedimento e ha chiesto l’intervento della Corte di giustizia dell’Unione europea.

Il caso della pensione belga

Il pensionato percepisce dal 2014 una pensione belga liquidata esclusivamente sulla base dei contributi versati in Belgio negli anni Settanta e nei primi anni Ottanta. Si tratta quindi di una prestazione autonoma, maturata senza il ricorso ad altri periodi contributivi. Dal 2015 riceve anche una pensione di vecchiaia italiana, calcolata utilizzando sia i contributi versati in Italia tra il 1983 e il 2001 sia quelli belgi: una prestazione in regime di pro-rata internazionale.

L’interessato ha chiesto l’integrazione al minimo sulla pensione italiana. Il Tribunale ha accolto la domanda e la Corte d’Appello ha confermato la decisione, ritenendo che la pensione belga dovesse essere considerata come un reddito diverso, utile soltanto a verificare il rispetto delle soglie previste. Poiché l’importo estero risultava inferiore ai limiti, secondo i giudici l’integrazione spettava.

La disciplina nazionale richiamata è l’articolo 8, commi 2 e 3, della legge n. 153/1969. La norma riconosce i trattamenti minimi anche a chi ha maturato la pensione attraverso il cumulo dei periodi contributivi previsto dagli accordi internazionali, purché possa far valere almeno dieci anni di contribuzione per lavoro svolto in Italia. La legge stabilisce inoltre che, per l’integrazione, si deve tenere conto della pensione pagata da enti esteri. Rileva anche l’articolo 6 del decreto-legge n. 463/1983, che esclude il beneficio oltre determinate soglie reddituali.

Il rinvio alla Corte di giustizia

L’INPS ha presentato ricorso sostenendo che le due prestazioni debbano essere sommate. Secondo l’Istituto, l’integrazione sarebbe dovuta soltanto se il totale della pensione italiana e di quella estera rimanesse sotto l’importo minimo, anche quando la prestazione straniera fosse autonoma.

La Cassazione ha esaminato il Regolamento europeo n. 883/2004. L’articolo 52 distingue la prestazione autonoma, ottenuta sulla base dei soli periodi nazionali, da quella pro-rata, calcolata partendo da un importo teorico che considera tutti i periodi maturati nei diversi Stati. L’articolo 58 prevede che il pensionato residente in uno Stato membro non possa ricevere meno della prestazione minima prevista da quel Paese. L’eventuale integrazione corrisponde alla differenza tra la somma delle prestazioni dovute e il minimo.

Il nodo interpretativo è il significato della formula somma delle prestazioni. L’INPS vi include tutte le pensioni percepite, comprese quelle estere autonome. Il pensionato ritiene invece che il regolamento coordini i sistemi nazionali senza stabilire direttamente importo e condizioni dell’integrazione, lasciando tali aspetti alla legislazione dello Stato di residenza. In questa prospettiva, la pensione estera avrebbe rilievo soltanto come reddito ai fini delle soglie.

Poiché non esiste una pronuncia della Corte di giustizia specifica sul caso di una pensione italiana pro-rata affiancata a una prestazione estera autonoma, la Cassazione ha disposto il rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Il quesito è se la pensione estera autonoma debba essere sommata a quella italiana per verificare il diritto all’integrazione. Il procedimento resterà sospeso fino alla decisione dei giudici europei.