Fisco

CPB 2026-2027, sì anche con associazione non aderente

La risposta delle Entrate vale quando i due soggetti applicano indicatori diversi

CPB 2026-2027, sì anche con associazione non aderente

Un professionista che svolge un’attività autonoma e partecipa contemporaneamente a un’associazione professionale può aderire al concordato preventivo biennale 2026-2027 anche se l’associazione non aderisce. La condizione è che le rispettive attività siano riconducibili a ISA differenti.

Il chiarimento arriva dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 191/2026 e riguarda il caso di un notaio che esercita individualmente la professione e partecipa a un’associazione composta da altri notai. L’organizzazione associativa si occupa esclusivamente della gestione delle esecuzioni immobiliari e delle aste di vendita, mentre le altre prestazioni notarili restano nell’attività individuale.

Il dubbio del professionista

Il notaio aveva già aderito al concordato per il biennio 2024-2025 e intende rinnovare l’adesione per il periodo 2026-2027. Il quesito riguardava le cause di esclusione previste dall’articolo 11, comma 1, lettere b-quinquies) e b-sexies), del Dlgs n. 13/2024, introdotte dal Dlgs n. 81/2025.

In particolare, il professionista chiedeva se fosse possibile aderire al concordato indipendentemente dalla scelta dell’associazione e degli altri associati. Secondo l’istante, la separazione delle attività avrebbe impedito il trasferimento di redditi tra il singolo professionista e l’associazione, che rappresenta il fenomeno al quale le cause di esclusione mirano a porre un limite.

Il chiarimento dell’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate richiama le modifiche introdotte dall’articolo 28 del Dlgs n. 148 del 7 agosto 2026. A partire dal biennio 2026-2027, le cause di esclusione esaminate non si applicano quando il professionista e l’associazione partecipata svolgono attività economiche riconducibili a ISA differenti.

Di conseguenza, il professionista può accedere al concordato anche se l’associazione non aderisce. Allo stesso modo, l’associazione può aderire anche se non partecipano al concordato tutti gli associati che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo. La condizione resta quella della diversità degli ISA applicabili alle rispettive attività.

Nel caso esaminato, per il periodo d’imposta 2024 risultano presentati due modelli distinti: il modello DK01U, riferito all’attività degli studi notarili del professionista individuale, e il modello DK30U, relativo alle attività di supporto legale, giuridico e notarile dell’associazione. Anche i codici ATECO sono diversi: 69.10.20 per l’attività notarile e 69.10.30 per quella di supporto.

L’Agenzia conclude quindi che il notaio può accedere alla proposta di concordato preventivo biennale 2026-2027 a prescindere dall’eventuale adesione dell’associazione, purché entrambi continuino a svolgere attività riconducibili a ISA differenti. L’amministrazione precisa tuttavia di non aver verificato nell’interpello la corretta applicazione dei codici ATECO e degli ISA.

Restano inoltre da verificare gli altri requisiti di accesso e le eventuali cause di esclusione, decadenza o cessazione dal concordato. Le nuove disposizioni sulle lettere b-quinquies) e b-sexies) si applicano a decorrere dal biennio d’imposta 2026-2027.