Le somme versate da un professionista per definire una controversia legata alla propria responsabilità come sindaco di una società possono essere dedotte dal reddito professionale. È questa la conclusione della Corte di Cassazione, che con l’ordinanza n. 3285 del 10 febbraio 2025 ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, confermando la deducibilità dei costi sostenuti dal contribuente.
La vicenda trae origine da un accertamento fiscale relativo al periodo d’imposta 2004. L’Amministrazione finanziaria aveva contestato a un dottore commercialista la deduzione di alcune somme indicate tra gli oneri professionali. Si trattava degli importi pagati a titolo di transazione e dei costi sostenuti per il procedimento avviato nei suoi confronti.
Le spese erano collegate a un accordo transattivo sottoscritto il 24 giugno 2004 con la curatela fallimentare di una società. L’intesa aveva definito un’azione di responsabilità promossa nei confronti degli amministratori e dei sindaci. Secondo l’Agenzia, tuttavia, quei costi non erano inerenti all’attività professionale e non potevano quindi essere dedotti ai fini Irpef e Irap.
Il contribuente aveva impugnato l’accertamento e ottenuto ragione sia in primo grado sia davanti alla Commissione tributaria regionale del Molise. L’Agenzia delle Entrate aveva quindi portato la questione davanti alla Suprema Corte, sostenendo che le somme derivassero da una condotta illecita sul piano civilistico e non fossero riconducibili all’esercizio della professione.
Il principio applicato dai giudici
La Cassazione ha ritenuto infondato il motivo di ricorso, riconoscendo il collegamento tra l’incarico di sindaco e l’attività svolta dal commercialista. Per i giudici, lo svolgimento dell’attività di sindaco di una società di capitali rientra tra le prestazioni che un dottore commercialista può esercitare.
Di conseguenza, gli oneri sostenuti a causa e in occasione di quell’incarico sono considerati inerenti e deducibili, salvo che siano collegati alla commissione di un reato, come previsto dal comma 4 bis dell’articolo 14 della legge n. 537 del 1993. La Corte ha richiamato anche il principio di inerenza stabilito dall’articolo 109 del TUIR.
Secondo l’orientamento espresso nell’ordinanza, le somme dovute a titolo di responsabilità civile non diventano automaticamente indeducibili solo perché derivano da un fatto illecito civile commesso nell’esercizio di un’impresa o di una professione. Nel caso esaminato, i giudici hanno escluso la presenza di un reato e hanno ritenuto gli oneri collegati all’attività svolta dal contribuente.
La decisione sulle spese
La Suprema Corte ha quindi confermato la decisione favorevole al professionista, ribadendo che la provenienza di una spesa da una controversia per responsabilità civile non è sufficiente, da sola, a escluderne la deducibilità fiscale. La pronuncia riguarda nello specifico le somme transattive e i costi del procedimento sostenuti in relazione all’incarico di sindaco societario.
A sostegno della decisione è stata richiamata anche la precedente ordinanza n. 31930 del 5 novembre 2021. L’Agenzia delle Entrate è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.000 euro per compensi, oltre accessori, e in 200 euro per le spese vive.