Regole INPS

Pensione italiana, i contributi esteri restano utilizzabili

La circolare chiarisce requisiti, calcolo, soglia e procedure per chi ha versamenti oltreconfine.

Pensione italiana, i contributi esteri restano utilizzabili

La pensione estera già percepita non impedisce di utilizzare i contributi maturati in altri Paesi per ottenere una pensione italiana in regime di cumulo internazionale. Lo chiarisce la circolare INPS n. 107 del 20 ottobre 2026, che riepiloga le regole per valutare i periodi assicurativi esteri, determinare l’importo del trattamento e presentare la domanda.

Il cumulo contributivo, previsto dall’articolo 1, commi 239 e seguenti, della legge n. 228/2012, consente di sommare gratuitamente i contributi accreditati presso gestioni previdenziali diverse per maturare il diritto alla pensione. Nel regime internazionale possono essere considerati i periodi maturati negli Stati dell’Unione europea, nei Paesi dello Spazio economico europeo e in Svizzera, nel Regno Unito e negli Stati extracomunitari collegati all’Italia da accordi o convenzioni bilaterali.

Il riconoscimento non è automatico in ogni caso. Devono essere verificati il periodo minimo di contribuzione italiana richiesto, l’applicabilità delle norme internazionali alla gestione interessata e l’effettiva utilità dei contributi esteri per accedere alla pensione o ottenere un trattamento più favorevole.

Pensione estera e requisiti italiani

La titolarità di una pensione estera, conferma l’INPS, non esclude il ricorso al cumulo. I contributi maturati all’estero possono concorrere a perfezionare il diritto alla pensione italiana anche quando hanno già dato luogo alla liquidazione di un trattamento nel Paese di origine. Resta però il divieto di conteggiare due volte gli stessi periodi: se la contribuzione estera si sovrappone temporalmente a quella italiana, l’anzianità viene considerata una sola volta ai fini del diritto.

Va distinta la maturazione del diritto dalla determinazione dell’importo. I periodi esteri possono aiutare a raggiungere i requisiti contributivi, mentre la misura della pensione italiana è calcolata sulla base dei periodi accreditati nelle gestioni previdenziali italiane coinvolte. I periodi esteri anteriori al 1° gennaio 1996 possono inoltre incidere sull’anzianità maturata al 31 dicembre 1995 e, di conseguenza, sul sistema di calcolo applicabile alle quote italiane. Se sono coinvolte più gestioni, tali periodi vengono valorizzati nella gestione che assicura il trattamento più favorevole.

Importo soglia e presentazione della domanda

Un chiarimento riguarda la pensione di vecchiaia in cumulo liquidata con il sistema misto e ultima iscrizione alla Gestione separata, nei casi in cui sia previsto un importo soglia. Per verificare il requisito, devono essere sommati l’importo della pensione italiana e quello della pensione estera o del pro rata estero derivante dai periodi soggetti alle regole di totalizzazione internazionale.

Se la soglia viene raggiunta soltanto dopo la liquidazione del trattamento estero, la pensione italiana decorre dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento del requisito, sempre che siano soddisfatte le altre condizioni. La verifica può invece essere esclusa in alcune situazioni, quando i periodi esteri successivi all’ultima contribuzione italiana alla Gestione separata possono essere valorizzati in una gestione che non prevede tale requisito.

I contributi esteri anteriori al 1996 possono incidere anche sull’eventuale integrazione al trattamento minimo. Il beneficio resta subordinato alle condizioni di legge, comprese quelle reddituali, e alla presenza di almeno una quota a carico di una gestione che riconosce l’integrazione. Nella verifica dei redditi devono essere considerate anche le pensioni e gli eventuali redditi percepiti all’estero.

La modalità di domanda dipende dalla residenza. Chi vive in Italia utilizza generalmente la procedura telematica dell’INPS; chi risiede in un Paese che applica i regolamenti europei o gli accordi internazionali presenta di norma la richiesta all’istituzione previdenziale del Paese di residenza, che la trasmette all’INPS. Per individuare la sede italiana competente rileva l’ultima contribuzione italiana. L’Istituto deve inoltre esaminare complessivamente la posizione assicurativa e informare l’interessato sulle diverse possibilità di pensionamento.