Codice crisi

Sovraindebitamento, le regole fiscali per liberarsi dai debiti

Il documento definitivo chiarisce percorsi, esclusioni e tempi previsti per consumatori, professionisti e imprese minori.

Sovraindebitamento, le regole fiscali per liberarsi dai debiti

La Circolare n. 9/2026, pubblicata il 21 ottobre 2026, esamina gli istituti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza rilevanti per l’Amministrazione finanziaria. Il documento recepisce i contributi raccolti durante la consultazione pubblica avviata il 26 giugno e conclusa il 24 luglio 2026.

Il provvedimento si concentra sulle procedure per affrontare il sovraindebitamento e sull’esdebitazione, con riferimento alle disposizioni generali, alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, al concordato minore, alla liquidazione controllata e alle norme che disciplinano la liberazione dai debiti residui.

Chi può accedere alle procedure

Le procedure di composizione della crisi sono rivolte ai debitori in situazione di crisi o insolvenza che non possono essere sottoposti a liquidazione giudiziale. Tra i soggetti interessati rientrano consumatori, professionisti, imprenditori minori e agricoli, start-up innovative e gli altri debitori indicati dal Codice.

Gli Organismi di composizione della crisi, gli OCC, svolgono i compiti previsti per il commissario giudiziale o il liquidatore e possono accedere, nel rispetto delle regole sulla privacy, ai dati dell’anagrafe tributaria, ai sistemi di informazioni creditizie, alle centrali rischi e alle altre banche dati pubbliche necessarie per predisporre la documentazione.

La ristrutturazione dei debiti del consumatore consente di presentare, con l’assistenza dell’OCC, un piano con tempi e modalità di pagamento. Il soddisfacimento dei creditori può essere anche parziale e differenziato. L’omologazione non richiede il voto favorevole dei creditori, ma dipende dalla valutazione del tribunale, che considera anche la durata del piano e la convenienza rispetto alla liquidazione.

I membri della stessa famiglia possono presentare un’unica domanda se conviventi oppure quando il sovraindebitamento deriva da un’origine comune. La gestione è coordinata, ma restano distinte le masse attive e passive dei singoli debitori.

Esdebitazione e debiti fiscali

Il concordato minore riguarda soprattutto professionisti, imprenditori minori e agricoli e altri soggetti ammessi dalla disciplina. La circolare richiama l’orientamento della Cassazione secondo cui l’imprenditore cancellato dal Registro delle imprese non può accedere a questa procedura. Non è inoltre richiesta la transazione fiscale prevista dall’articolo 88, fermo il rispetto delle garanzie sostanziali per i crediti tributari e previdenziali.

Nella liquidazione controllata, gli uffici dell’Agenzia delle Entrate intervengono per ricostruire le posizioni debitorie e insinuare i crediti tributari nel passivo. L’esdebitazione comporta l’inesigibilità dei crediti residui rimasti insoddisfatti nella liquidazione giudiziale o controllata e può riguardare anche debiti tributari, alle condizioni previste dalla legge.

Il beneficio non si estende però ai coobbligati, ai fideiussori e agli obbligati in via di regresso. Restano esclusi, tra gli altri, gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti per il risarcimento dei danni da illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti.

Nella liquidazione controllata l’esdebitazione può essere riconosciuta alla chiusura della procedura o, se ricorrono i requisiti, anche dopo tre anni dall’apertura. Il tribunale decide con decreto motivato, su richiesta del debitore o su segnalazione del liquidatore.

Una disciplina specifica riguarda il debitore incapiente: la persona fisica meritevole che non può offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura. Il beneficio è concesso una sola volta tramite il giudice competente e con l’ausilio dell’OCC. Se entro tre anni dal decreto sopraggiungono risorse utili a soddisfare i creditori, il debito resta esigibile nei limiti stabiliti dalla norma; non rilevano, a questo fine, i finanziamenti ricevuti.