Fisco internazionale

Credito per redditi esteri: requisiti, calcolo e recupero

La detrazione richiede versamenti definitivi e dichiarazioni corrette; la Cassazione esclude una decadenza automatica.

Credito per redditi esteri: requisiti, calcolo e recupero

Il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero spetta quando il reddito concorre alla formazione dell’imponibile dichiarato in Italia e le imposte versate fuori dal Paese hanno natura reddituale. Un ulteriore requisito riguarda il pagamento: il versamento deve essere avvenuto a titolo definitivo entro la presentazione della dichiarazione. Restano quindi esclusi gli acconti, i pagamenti provvisori e le ritenute per le quali è previsto un possibile rimborso.

Il credito si determina rapportando il reddito estero al reddito complessivo, al netto delle perdite dei periodi precedenti, e applicando il risultato all’imposta italiana. L’importo così ottenuto non può comunque superare la quota di imposta italiana attribuibile al reddito prodotto oltreconfine. Nell’esempio riportato, a fronte di un reddito estero di 49.440 euro, di imposte straniere pari a 17.173 euro e di un’imposta lorda italiana di 26.691 euro, il limite utilizzabile è di 16.828 euro.

Calcolo distinto per ogni Stato

Quando i redditi arrivano da più Paesi, il conteggio deve essere effettuato separatamente per ciascuno Stato e non in forma cumulativa. Sono considerate le imposte divenute definitive nell’anno di riferimento e fino alla presentazione della dichiarazione, indipendentemente dal periodo in cui il reddito è stato percepito. Il Quadro CE serve a indicare i versamenti definitivi e a determinare la somma da portare in detrazione.

La normativa consente inoltre di calcolare la detrazione con riferimento al periodo di competenza anche quando il pagamento definitivo avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo successivo, a condizione che le somme non ancora definitive siano indicate nelle dichiarazioni. L’eventuale eccedenza può essere utilizzata rispetto a imposte definitive dello stesso reddito estero maturate negli otto esercizi precedenti oppure riportata in avanti fino all’ottavo anno successivo. Nel complesso, il credito non utilizzato può quindi essere conservato per 16 annualità.

Dichiarazioni, variazioni e accertamenti

Per i lavoratori dipendenti che prestano attività all’estero per oltre 183 giorni nell’arco di dodici mesi, il reddito può essere determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali. In questo caso, il credito deve essere ridotto in proporzione e il confronto va effettuato tra valori omogenei. Se il reddito estero viene modificato o le imposte diventano definitive in un momento successivo, occorre ricalcolare la detrazione riferita al periodo in cui quel reddito ha concorso all’imponibile italiano.

In caso di accertamento, le maggiori imposte estere definitive sono riconosciute se il reddito estero non è stato rettificato. Se invece viene accertato un maggior reddito rilevante anche in Italia, il credito deve essere riliquidato considerando sia l’incremento reddituale sia le maggiori imposte pagate all’estero. La detrazione non spetta in caso di dichiarazione omessa o di mancata indicazione dei redditi esteri; può invece essere recuperata tramite dichiarazione integrativa o ravvedimento nei casi previsti.

La mancata esposizione del credito nell’anno in cui si è formato non comporta automaticamente la perdita del beneficio. La disciplina vigente consente di far valere il diritto anche in seguito, considerando le imposte divenute definitive e rispettando il termine ordinario di prescrizione di 10 anni. Con l’ordinanza dell’8 novembre 2024, n. 28801, la Corte di cassazione ha chiarito che l’articolo 165 del Tuir non impone l’indicazione del credito a pena di decadenza, ma richiede che sia calcolato con riferimento ai dati reddituali dell’anno in cui è sorto.