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CPB 2026-2027, adesione possibile ma senza vantaggi del rinnovo

La cessazione del biennio 2024-2025 interrompe la continuità e blocca i benefici ISA rafforzati e il ravvedimento per il periodo 2020-2023.

CPB 2026-2027, adesione possibile ma senza vantaggi del rinnovo

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito gli effetti della cessazione del Concordato preventivo biennale (CPB) 2024-2025 sull’eventuale adesione al biennio successivo. Il chiarimento è contenuto nella FAQ n. 1 del 13 ottobre 2026 e riguarda una società il cui concordato è terminato nel corso del 2025 a seguito dell’incremento del numero dei soci.

Il punto centrale riguarda la continuità tra i due bienni. Questo requisito è necessario per considerare la nuova adesione come un rinnovo e, di conseguenza, per accedere alle agevolazioni aggiuntive previste dalla normativa. La questione posta all’Agenzia era se la società potesse aderire al CPB 2026-2027 e usufruire, in caso di nuova adesione, dei benefici premiali ISA rafforzati e del regime del ravvedimento riferito alle annualità 2020-2023.

La nuova adesione non vale come rinnovo

Secondo l’Agenzia delle Entrate, la società può aderire alla proposta di CPB 2026-2027, ma l’adesione non può essere qualificata come rinnovo del precedente concordato. La cessazione intervenuta nel 2025 ha infatti interrotto la continuità tra i due bienni.

Di conseguenza, non sono applicabili gli ulteriori benefici premiali ISA previsti dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 13/2024, come modificato dall’articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 148/2026. Si tratta delle misure riservate ai contribuenti che rinnovano l’adesione. Tra queste rientra, ad esempio, la riduzione di due anni dei termini di accertamento.

Niente ravvedimento per le annualità 2020-2023

La mancanza del requisito della continuità impedisce inoltre l’accesso al regime del ravvedimento per le annualità 2020-2023. Anche questa possibilità è infatti riservata ai soggetti che, con riferimento al biennio d’imposta 2026-2027, rinnovano l’adesione al CPB.

Nel caso esaminato, quindi, la società può presentare una nuova adesione al concordato per il biennio 2026-2027, ma non può considerarla la prosecuzione del CPB 2024-2025. Restano pertanto esclusi sia i benefici premiali rafforzati collegati al rinnovo sia il ravvedimento relativo alle annualità 2020-2023.

Il principio espresso dall’Agenzia si fonda sulla necessità di una continuità applicativa tra i due bienni. Le stesse conclusioni, precisa il chiarimento, potrebbero valere anche nelle ipotesi di decadenza dal precedente concordato, poiché anche in quel caso verrebbe meno il collegamento continuativo tra il CPB 2024-2025 e quello 2026-2027.