Il rapporto tra regime forfettario e partecipazioni societarie è stato al centro di uno dei quesiti affrontati durante l’ultima edizione di Telefisco 2026. Il caso riguarda un contribuente che detiene una piccola quota di una Srl controllata per la parte restante dal padre e che svolge con la società la stessa attività.
La domanda sottoposta agli esperti riguardava la possibilità di continuare a utilizzare il regime agevolato nel caso in cui il professionista o l’imprenditore emetta fatture nei confronti della Srl. La risposta è negativa in linea generale, ma l’esclusione non scatta automaticamente per il solo fatto di possedere una partecipazione o di operare nello stesso settore.
Le due condizioni per l’esclusione
La situazione può rientrare nella causa di esclusione prevista dall’articolo 1, comma 57, lettera d), della legge 190/2014, la legge di Stabilità 2015, indicata nel testo come confluita nell’articolo 233 del Dlgs 117/2026 con decorrenza dal 1° gennaio 2027. La disposizione riguarda i contribuenti che controllano, direttamente o indirettamente, una Srl che svolge un’attività economica riconducibile a quella esercitata dal titolare della partita Iva.
Perché l’incompatibilità si configuri devono essere presenti contemporaneamente due elementi: il controllo della società e la riconducibilità dell’attività della Srl a quella svolta dal contribuente. Non è quindi sufficiente che la società e il titolare del regime forfettario operino in un ambito simile o appartengano alla stessa sezione dei codici Ateco.
Per verificare il controllo occorre fare riferimento all’articolo 2359 del Codice civile. Sono considerate controllate, tra le altre, le società nelle quali un soggetto dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria oppure di voti sufficienti a esercitare un’influenza dominante.
Il ruolo della partecipazione del padre
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/2019 ha chiarito che, nel valutare il controllo, devono essere considerati anche i voti riconducibili a persone interposte, compresi quelli dei familiari. Nel caso esaminato, quindi, la partecipazione del 99% detenuta dal padre può assumere rilievo per verificare l’esistenza di un controllo indiretto da parte del contribuente.
Questo elemento, tuttavia, non è da solo sufficiente a far perdere il regime forfettario. Deve essere valutata anche la seconda condizione, cioè la riconducibilità dell’attività svolta dalla Srl a quella esercitata dal titolare della partita Iva. La stessa circolare ha precisato che la semplice appartenenza delle due attività alla medesima sezione Ateco non determina automaticamente l’incompatibilità.
La causa di esclusione opera quando il contribuente in regime forfettario cede beni o presta servizi alla Srl controllata e la società deduce dalla propria base imponibile i relativi costi. Nel caso descritto, poiché esiste un rapporto di fatturazione tra il contribuente e la società, l’uscita dal regime si verifica se la Srl deduce fiscalmente le fatture ricevute.
La conseguenza non si produce, invece, qualora la società non porti in deduzione tali componenti negativi di reddito. La verifica deve quindi concentrarsi sia sull’eventuale controllo indiretto esercitato tramite il familiare sia sugli effetti fiscali delle fatture emesse nei confronti della Srl.