Indicazioni fiscali

Bonus edilizi, cosa spetta all’erede dopo il decesso a fine anno

Le Entrate chiariscono l’assegnazione della quota maturata nell’esercizio della morte, se il bene resta nella disponibilità del successore.

Bonus edilizi, cosa spetta all’erede dopo il decesso a fine anno

Il decesso del titolare di una detrazione per bonus edilizi può porre dubbi sulla quota maturata nell’anno. Il tema è stato affrontato durante l’edizione del 24 settembre di Telefisco 2026, con riferimento al caso di una persona deceduta il 29 dicembre e ai chiarimenti richiesti dagli eredi sul trasferimento del beneficio fiscale.

La questione riguardava, in particolare, un contribuente deceduto il 29 dicembre 2025, titolare di redditi elevati e di detrazioni legate a interventi edilizi. Il quesito chiedeva se, nella dichiarazione dei redditi del defunto, fosse possibile utilizzare anche la quota relativa al periodo in cui il contribuente aveva posseduto o detenuto l’immobile.

La regola per il trasferimento della detrazione

Le Entrate hanno richiamato la prassi applicabile alle detrazioni per le spese di recupero del patrimonio edilizio in caso di morte dell’avente diritto. Il principio generale stabilisce che, per individuare il soggetto che può utilizzare la quota riferita a un determinato anno, occorre verificare chi possedeva l’immobile al 31 dicembre di quello stesso anno.

In caso di decesso, la fruizione del beneficio fiscale si trasferisce per intero esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile. Non è quindi sufficiente la sola qualità di erede: è necessario che il successore mantenga il possesso del bene sul quale spettano le detrazioni.

Il chiarimento è coerente con quanto indicato nella Circolare 17/2023. Il documento precisa che la quota di detrazione relativa all’anno del decesso passa all’erede che possiede l’immobile al 31 dicembre, se sono presenti tutti i requisiti richiesti. La regola vale anche quando la morte avviene nello stesso anno in cui sono state sostenute le spese.

Il caso del decesso il 29 dicembre

Applicando questo criterio al caso esaminato, la quota relativa al 2025 non può essere utilizzata nella dichiarazione dei redditi del contribuente deceduto il 29 dicembre. Poiché al 31 dicembre l’immobile risulta nella disponibilità dell’erede in possesso dei requisiti, la detrazione dell’anno del decesso si trasferisce a quest’ultimo.

La risposta esclude dunque la possibilità di scomputare nella dichiarazione del de cuius la quota maturata per l’anno in cui è avvenuta la morte, anche se il contribuente aveva posseduto l’immobile per quasi tutto il periodo d’imposta e disponeva di redditi sufficienti a utilizzare il beneficio. Il criterio decisivo resta la situazione del bene alla fine dell’anno.

In sintesi, quando il titolare muore il 29 dicembre, l’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile può subentrare nella fruizione della quota annuale. La detrazione non viene invece utilizzata dal defunto nella propria dichiarazione dei redditi per il medesimo anno.