Norme tributarie

Pensione svizzera, doppia cittadinanza: decide la Convenzione

L’Agenzia delle Entrate conferma l’esclusione italiana per chi ha lavorato nell’amministrazione elvetica.

Pensione svizzera, doppia cittadinanza: decide la Convenzione

Il trasferimento della residenza fiscale in Italia può sollevare dubbi sul trattamento delle pensioni maturate lavorando per un’amministrazione pubblica estera. La questione diventa più articolata quando il beneficiario possiede la doppia cittadinanza, italiana e dello Stato che eroga la prestazione. Su questo tema l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la risposta a interpello n. 177 del 2026, riguardante una rendita pubblica svizzera.

Il caso della rendita maturata in Svizzera

Il contribuente esaminato era in procinto di trasferire la propria residenza fiscale in Italia e aveva la cittadinanza italiana e svizzera. In precedenza aveva prestato servizio presso il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport della Confederazione Svizzera, amministrazione centrale dello Stato elvetico.

Dal rapporto di lavoro sarebbe derivata una rendita pensionistica corrisposta da Cassa PUBLICA, la cassa federale che gestisce la previdenza del personale dell’Amministrazione federale svizzera. Secondo il contribuente, la prestazione avrebbe dovuto essere ricondotta all’articolo 19 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera, firmata a Roma il 9 marzo 1976.

Questa disposizione disciplina le pensioni pubbliche e prevede, in presenza dei requisiti stabiliti, la tassazione esclusiva nello Stato dal quale provengono le remunerazioni. La tesi prospettata era che la norma non imponesse il possesso esclusivo della cittadinanza svizzera e non prevedesse eccezioni per chi avesse anche la cittadinanza italiana.

Le condizioni per la tassazione esclusiva in Svizzera

L’Agenzia delle Entrate ha accolto l’interpretazione del contribuente, confermando l’applicazione dell’articolo 19, paragrafo 1, della Convenzione. Perché la regola operi devono essere soddisfatte tre condizioni cumulative: la pensione deve essere corrisposta da uno Stato contraente o da un ente pubblico; deve derivare da servizi resi allo Stato o a una sua articolazione pubblica; il beneficiario deve possedere la nazionalità dello Stato erogatore.

Nel caso esaminato, l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto presenti tutti i requisiti. Cassa PUBLICA è stata qualificata come istituzione di diritto pubblico della Confederazione Svizzera, con propria personalità giuridica, mentre il servizio prestato presso il DDPS è stato considerato svolto per un’amministrazione centrale svizzera.

Quanto alla cittadinanza, l’Agenzia ha chiarito che l’articolo 19 non attribuisce rilievo al possesso, da parte del pensionato, anche della cittadinanza dell’altro Stato contraente. La doppia nazionalità non impedisce quindi l’applicazione della norma: è sufficiente possedere la cittadinanza dello Stato dal quale proviene la prestazione.

Richiamando la definizione di «nazionale» contenuta nell’articolo 3 della Convenzione e il Commentario al Modello OCSE, l’Agenzia ha concluso che la rendita corrisposta da Cassa PUBLICA, in quanto pensione pubblica, è soggetta a tassazione esclusiva in Svizzera. La risposta a interpello è datata 23 settembre 2026.