Fisco imprese

Iperammortamento 2026, ecco regole e nodi ancora aperti

Comunicazioni, decorrenza, licenze d’uso e decadenza restano al centro dei chiarimenti

Iperammortamento 2026, ecco regole e nodi ancora aperti

L’iperammortamento 2026, previsto dal nuovo Piano Transizione 5.0, consente alle imprese di maggiorare fiscalmente il costo di acquisizione di determinati beni strumentali nuovi. A differenza dei crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0, il beneficio incide sulla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing, con una riduzione dell’imponibile ai fini delle imposte sui redditi.

La misura è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, mentre le modalità operative sono state definite dal decreto interministeriale del 7 maggio 2026, anche alla luce delle successive disposizioni normative. L’agevolazione riguarda gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 in beni materiali e immateriali nuovi destinati alla trasformazione tecnologica e digitale, inclusi negli Allegati IV e V alla legge n. 199/2025 e interconnessi al sistema aziendale. Sono compresi anche i beni destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo.

La maggiorazione è pari al 180% fino a 2,5 milioni di euro, al 100% per la quota oltre 2,5 e fino a 10 milioni e al 50% per la quota oltre 10 e fino a 20 milioni. La deduzione viene effettuata nella dichiarazione dei redditi, secondo il piano di ammortamento fiscale del bene o la durata fiscale del contratto di leasing, e non rileva ai fini IRAP.

Le comunicazioni al GSE

L’accesso all’iperammortamento passa attraverso tre comunicazioni al GSE. La prima è quella preventiva, con i dati della struttura produttiva e degli investimenti programmati, compresi categoria, costo, coefficiente di ammortamento e data prevista di completamento. Dopo l’esito positivo, l’impresa deve trasmettere la comunicazione di conferma, documentando anche il pagamento di un acconto pari almeno al 20% del costo di ciascun bene e indicando gli estremi delle fatture agevolabili. Il MIMIT ha reso operativa questa fase dal 21 luglio 2026.

La procedura si conclude con la comunicazione di completamento, da inviare dopo la conclusione dell’investimento e l’interconnessione dei beni interessati. L’impresa deve inoltre disporre di una perizia tecnica asseverata, che attesti la conformità dei beni ai requisiti richiesti, e di una certificazione contabile relativa all’effettivo sostenimento dei costi e alla loro corrispondenza con la documentazione contabile.

Decorrenza e questioni ancora aperte

La maggiorazione rileva, ai fini delle imposte sui redditi, dal periodo d’imposta in cui viene trasmessa la comunicazione di completamento, purché il bene sia entrato in funzione nello stesso periodo. La fruizione resta comunque subordinata all’esito positivo dei controlli del GSE.

Proprio questo collegamento temporale ha sollevato alcuni dubbi applicativi. Tra i casi da chiarire c’è quello in cui l’investimento venga completato e il bene entri in funzione e sia interconnesso in un anno, mentre la comunicazione di completamento venga inviata nell’anno successivo. In questa situazione resta da definire il calcolo della prima quota di iperammortamento e l’eventuale riduzione prevista per il primo esercizio.

Un’altra questione riguarda i beni immateriali dell’Allegato V acquisiti attraverso una licenza d’uso e l’eventuale applicazione delle indicazioni contenute nella circolare n. 4/E/2017. Sono inoltre da precisare gli effetti della cessione del bene senza investimento sostitutivo: dovrà essere chiarito se si perdano soltanto le quote residue, senza recuperare le maggiorazioni già dedotte.

Tra le cause di decadenza rientrano la cessione o la delocalizzazione all’estero durante il periodo di deduzione, salvo i casi di sostituzione previsti, la mancanza dei requisiti, la documentazione irregolare o non conservata, le false dichiarazioni al GSE e l’impossibilità di svolgere i controlli per responsabilità dell’impresa. Il GSE effettua verifiche documentali e, in caso di irregolarità, ne informa l’Agenzia delle Entrate. Per gli investimenti realizzati dal 2027, il termine di accertamento dovrebbe essere collegato alla dichiarazione dei redditi in cui viene indicata la prima quota della maggiorazione.