Il trasferimento della residenza fiscale in Italia può sollevare dubbi sul trattamento delle pensioni percepite da chi ha lavorato per un’amministrazione pubblica estera. La questione diventa ancora più delicata quando il beneficiario possiede la cittadinanza italiana e quella dello Stato che eroga la prestazione.
Con la risposta a interpello n. 177 del 23 settembre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di una rendita pubblica svizzera destinata a un contribuente in procinto di trasferire la propria residenza fiscale in Italia. L’istituto ha chiarito come applicare la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera.
Il caso del dipendente dell’amministrazione federale
Il contribuente aveva prestato servizio presso il Dipartimento federale svizzero della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, amministrazione centrale della Confederazione. Al termine del rapporto di lavoro avrebbe percepito una rendita da Cassa PUBLICA, la cassa pensioni federale che gestisce la previdenza del personale dell’amministrazione federale elvetica.
Secondo l’interessato, la prestazione doveva essere ricondotta all’articolo 19 della Convenzione del 9 marzo 1976. La norma disciplina le pensioni pubbliche e prevede, in presenza dei requisiti stabiliti, la tassazione esclusiva nello Stato dal quale provengono le remunerazioni. Il contribuente sosteneva inoltre che la disposizione non imponesse il possesso esclusivo della cittadinanza svizzera e non escludesse chi avesse anche la nazionalità italiana.
I tre requisiti per la tassazione esclusiva
L’Agenzia delle Entrate ha accolto questa interpretazione, confermando l’applicabilità dell’articolo 19, paragrafo 1. La norma opera quando ricorrono tre condizioni cumulative: la prestazione deve essere erogata da uno Stato contraente o da un ente pubblico; deve derivare da servizi resi allo Stato o a una sua articolazione pubblica; il beneficiario deve avere la nazionalità dello Stato erogatore.
Nel caso analizzato, tutte le condizioni sono state ritenute soddisfatte. Cassa PUBLICA è stata qualificata come istituzione di diritto pubblico della Confederazione Svizzera, con personalità giuridica propria. Il servizio svolto presso il Dipartimento federale è stato invece considerato prestato a favore di un’amministrazione centrale dello Stato svizzero.
Quanto alla cittadinanza, l’Agenzia ha precisato che l’articolo 19 non attribuisce rilievo al possesso della nazionalità dell’altro Stato contraente e non prevede eccezioni per i casi di doppia cittadinanza. È sufficiente, quindi, che il beneficiario possieda la nazionalità dello Stato da cui arriva la prestazione. La stessa lettura è coerente con la definizione di «nazionale» contenuta nell’articolo 3 della Convenzione e con il Commentario al Modello OCSE.
Alla luce di questi elementi, la rendita corrisposta da Cassa PUBLICA è stata qualificata come pensione pubblica e risulta soggetta a tassazione esclusiva in Svizzera. La doppia cittadinanza italiana e svizzera, secondo il chiarimento fornito dall’Agenzia, non modifica questo esito.