Fisco

Utili a consuntivo per i soci professionisti di STP e STA

Le Entrate distinguono tra apporti professionali e capitali: termine entro la dichiarazione dei redditi.

Utili a consuntivo per i soci professionisti di STP e STA

Le società tra professionisti (STP) e le società tra avvocati (STA) costituite come società semplici possono determinare a consuntivo le quote di utili spettanti ai soci professionisti. È il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con il Principio di diritto n. 3/2026.

La possibilità consente di definire la partecipazione al reddito anche dopo la chiusura del periodo d’imposta, sulla base dell’attività concretamente svolta dai singoli professionisti. La determinazione deve comunque essere formalizzata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno interessato.

La regola per la ripartizione del reddito

Il riferimento generale è l’articolo 5 del TUIR, che disciplina l’imputazione per trasparenza dei redditi prodotti dalle società di persone. In linea generale, il reddito viene attribuito a ciascun socio indipendentemente dall’effettiva percezione, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili.

Quando la ripartizione non è proporzionale ai conferimenti, la diversa attribuzione deve normalmente risultare da un atto pubblico o da una scrittura privata autenticata, predisposti prima dell’inizio del periodo d’imposta. Per le associazioni professionali è tuttavia prevista una maggiore flessibilità: le quote possono essere stabilite anche successivamente, purché entro il termine per la dichiarazione dei redditi.

Secondo l’Amministrazione finanziaria, questa impostazione può essere applicata anche alle STP e alle STA in forma di società semplice. La natura dell’attività professionale permette infatti di collegare la quota spettante a ciascun socio all’effettivo contributo fornito nel corso dell’anno. La ripartizione può quindi essere definita a consuntivo, dopo aver verificato il lavoro svolto da ogni professionista.

Il limite per i soci finanziatori

Il chiarimento non riguarda però tutti i componenti della società. La possibilità di modificare a consuntivo le quote di partecipazione agli utili è riservata ai soci professionisti. Per i soci non professionisti, compresi i soci finanziatori, resta applicabile la disciplina ordinaria.

La quota spettante ai finanziatori deve quindi essere individuata preventivamente e non può essere modificata dopo la chiusura dell’esercizio in base ai risultati conseguiti. La distinzione dipende dalla diversa natura degli apporti: il contributo del professionista è valutabile in relazione all’attività svolta durante l’anno, mentre quello del socio finanziatore non è collegato direttamente alla prestazione professionale.

Il Principio di diritto n. 3/2026 riguarda esclusivamente le STP e le STA costituite secondo il modello della società semplice. Il chiarimento non può essere esteso automaticamente alle società tra professionisti organizzate secondo forme societarie differenti, per le quali occorre fare riferimento alle specifiche regole civilistiche e fiscali.