L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche la dichiarazione relativa all’imposta sui servizi digitali può essere corretta attraverso una dichiarazione integrativa. Il principio è contenuto nel Principio di diritto n. 2/2026, che esamina l’applicazione alla Digital Services Tax delle regole previste dall’articolo 8 del DPR 322/1998.
Il chiarimento riguarda i contribuenti che, dopo aver trasmesso la dichiarazione annuale, rilevano errori o omissioni. La correzione può far emergere una maggiore imposta, ma anche un credito a favore del contribuente. In quest’ultimo caso, però, l’importo non può essere utilizzato liberamente per ridurre altri debiti fiscali o contributivi.
Come si recupera l’eccedenza
Secondo l’Agenzia, la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa deriva dalle disposizioni del provvedimento attuativo della Digital Services Tax del 15 gennaio 2021. Per gli adempimenti dichiarativi, infatti, il provvedimento richiama, quando compatibili, le norme del DPR 322/1998.
Inoltre, la legge di Bilancio 2019 stabilisce che, per accertamento, sanzioni, riscossione e contenzioso relativi alla Digital Tax, trovino applicazione le disposizioni previste in materia di IVA, sempre nei limiti della compatibilità. Da questi riferimenti l’Agenzia conclude che non esistono ostacoli alla presentazione di una dichiarazione integrativa per l’imposta sui servizi digitali, quando sono rispettati i requisiti previsti dalla normativa.
La principale limitazione riguarda l’utilizzo del credito. L’eventuale somma risultante dalla correzione non può essere compensata orizzontalmente con il modello F24. Non è quindi possibile impiegarla per compensare debiti relativi ad altri tributi o contributi.
Le alternative sono il rimborso oppure il riporto dell’eccedenza al periodo successivo, con utilizzo nell’ambito della stessa imposta. L’indicazione era già stata fornita dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 3/E del 23 marzo 2021.
Soggetti e servizi interessati
Quando il contribuente presenta la dichiarazione annuale, la richiesta di rimborso dell’eccedenza deve essere effettuata attraverso la dichiarazione stessa. Se invece non sussiste l’obbligo di presentare la dichiarazione DST, il rimborso totale o parziale della maggiore imposta versata può essere richiesto con un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, rispettando il termine di decadenza previsto.
La Digital Services Tax italiana, disciplinata dall’articolo 1, commi da 35 a 50, della legge n. 145/2018, si applica ai ricavi derivanti da specifici servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato da soggetti in possesso dei requisiti dimensionali stabiliti dalla legge.
Tra le attività interessate rientrano la pubblicità mirata veicolata attraverso un’interfaccia digitale, la messa a disposizione di interfacce multilaterali che consentono agli utenti di entrare in contatto e interagire e la trasmissione di dati raccolti dagli utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale.
Il nuovo chiarimento conferma quindi che anche la dichiarazione DST può essere integrata. Se dalla rettifica emerge un credito, il contribuente dovrà scegliere tra richiesta di rimborso e riporto al periodo successivo, senza poter ricorrere alla compensazione con F24.