Il regime IVA applicabile alle agenzie di viaggio e ai tour operator presenta regole specifiche rispetto alla disciplina ordinaria. Il riferimento principale è l’articolo 74-ter del Dpr 633/1972, che riguarda gli operatori turistici quando agiscono in nome proprio nei confronti del viaggiatore e utilizzano beni o servizi acquistati da terzi per realizzare il viaggio.
Il meccanismo è noto come sistema “base da base”: l’imposta non viene calcolata sull’intero importo pagato dal cliente, ma sulla differenza tra il corrispettivo dovuto dal viaggiatore e i costi sostenuti dall’organizzatore per acquistare prestazioni destinate direttamente alla fruizione del viaggio. La corretta qualificazione dell’operazione è quindi decisiva.
Organizzatore o intermediario
Ai fini fiscali non conta soltanto la denominazione commerciale dell’impresa, ma il ruolo svolto concretamente nella singola operazione. Il regime speciale può applicarsi a chi organizza e vende in nome proprio pacchetti composti, per esempio, da trasporto, alloggio e altri servizi turistici rilevanti rispetto all’esperienza acquistata dal cliente.
Un’agenzia può limitarsi all’intermediazione oppure organizzare direttamente viaggi e pacchetti. Allo stesso modo, un tour operator può vendere i propri prodotti direttamente al cliente finale o utilizzare altri intermediari. Quando il soggetto opera esclusivamente per conto di un altro operatore, il compenso segue in linea generale le regole IVA proprie dell’attività di mediazione, mentre il regime speciale riguarda chi vende il pacchetto in nome proprio.
La disciplina fiscale del pacchetto turistico si basa sulla combinazione di più prestazioni. Le definizioni utilizzate in ambito IVA, tuttavia, non coincidono sempre con quelle previste dalla normativa a tutela del consumatore. La differenza può creare dubbi applicativi, soprattutto con la diffusione di offerte personalizzate e nuove formule di vendita.
Il calcolo del margine
Nel sistema previsto dall’articolo 74-ter, dal corrispettivo complessivamente dovuto dal viaggiatore devono essere sottratti i costi sostenuti per acquistare da terzi beni e servizi utilizzati direttamente dal cliente. Possono rientrare nel calcolo, a seconda della composizione del pacchetto, i servizi alberghieri, i trasporti e le escursioni.
La differenza rappresenta il margine sul quale viene determinata l’IVA secondo le modalità del regime speciale. Non tutti i costi dell’impresa, però, possono essere portati in diminuzione: sono rilevanti quelli collegati in modo immediato alle prestazioni di cui beneficia il viaggiatore, mentre restano distinti i costi generali non riferibili al singolo viaggio.
Dal 1° gennaio 2027, la disciplina confluirà nel nuovo Testo unico IVA previsto dal D.Lgs. n. 10/2026. L’intervento viene descritto come prevalentemente compilativo e di riordino e, nell’immediato, non modifica la struttura sostanziale del regime. La gestione contabile deve comunque consentire di ricostruire correttamente il margine imponibile.
Il quadro europeo resta inoltre oggetto di valutazione. La disciplina, risalente al 1977, deve confrontarsi con piattaforme digitali, vendite online, pacchetti dinamici e nuove forme di intermediazione. Tra le criticità segnalate figurano le differenze applicative tra gli Stati membri, le distorsioni concorrenziali tra operatori dell’Unione e soggetti extra-Ue e l’esigenza di adeguare le regole alla digitalizzazione. Dopo la consultazione pubblica avviata nel 2025, la Commissione europea punta a presentare una proposta legislativa entro la fine del 2026.