Regole patrimoniali

Fisco, più controlli su cessioni e passaggi societari

La prassi recente impone verifiche sostanziali su plusvalenze, holding e continuità del controllo familiare.

Fisco, più controlli su cessioni e passaggi societari

Le operazioni di cessione di partecipazioni e il passaggio generazionale delle imprese richiedono verifiche sempre più approfondite. La recente giurisprudenza, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate e il D.Lgs. 148/2026 hanno rafforzato il controllo sui requisiti necessari per ottenere l’esenzione delle plusvalenze prevista dalla participation exemption, la cosiddetta Pex, e sui trasferimenti esenti da imposta di successione e donazione.

Nel confronto tra cessione d’azienda e cessione di partecipazioni, gli effetti fiscali sono diversi. Nel primo caso la plusvalenza è interamente imponibile ai fini IRES, con possibilità di rateizzazione in cinque quote se il possesso supera i 36 mesi. Nel secondo, se sono rispettate le condizioni dell’articolo 87 del TUIR, il 95% della plusvalenza è esente da IRES e l’imposta di registro è applicata in misura fissa. Restano però da verificare il possesso ininterrotto per almeno 12 mesi, l’iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie, la residenza della partecipata in uno Stato non a fiscalità privilegiata e l’esercizio effettivo di un’attività commerciale.

La sostanza prevale sulla classificazione contabile

Un’ordinanza della Corte di cassazione n. 11695 del 2026 ha chiarito che l’iscrizione della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie non è sufficiente, da sola, a dimostrare il requisito. Occorre esaminare la destinazione strategica dell’investimento, le delibere degli organi societari e la reale capacità di mantenere la partecipazione nel medio-lungo periodo. Un acquisto concepito fin dall’inizio in vista della rivendita potrebbe quindi non beneficiare della Pex, anche se la classificazione in bilancio è formalmente corretta.

Particolare attenzione è richiesta nelle riorganizzazioni con società di nuova costituzione. In caso di conferimento dell’azienda ai sensi dell’articolo 176 del TUIR, l’anzianità di possesso e la classificazione dell’azienda conferita vengono riconosciute alla conferitaria. Secondo una posizione non pubblicata dell’Agenzia delle Entrate, però, la retrodatazione non si estenderebbe alle partecipazioni sottoscritte direttamente alla costituzione della newco. La Norma di comportamento AIDC n. 238 del 2026 sostiene invece un’equiparazione tra conferitarie costituite come S.p.A. o S.r.l.

Il periodo minimo di possesso può inoltre allungarsi in alcune operazioni straordinarie. Nei conferimenti in realizzo controllato disciplinati dall’articolo 177, comma 2-bis, del TUIR, la conferitaria deve rispettare un periodo di 60 mesi, senza retrodatazione e senza estensione al conferente. Negli scorpori mediante scissione, il termine decorre invece dall’inizio del terzo periodo d’imposta precedente al realizzo e può variare, in concreto, tra poco più di tre e quasi quattro anni.

Holding e successioni: restano aree di incertezza

La verifica diventa più complessa quando la partecipazione riguarda una holding. In questi casi residenza e commercialità devono essere valutate anche con riferimento alle partecipate indirette, mentre per le holding miste è necessaria la scomposizione del patrimonio a valori correnti. Il decreto correttivo ha introdotto un test quantitativo: la prevalenza delle attività finanziarie non rivolte al pubblico ricorre quando i relativi ricavi superano il 50% del totale dell’ultimo bilancio approvato.

Sul fronte successorio, il D.Lgs. 139/2024 ha distinto tre ipotesi di esenzione per coniuge e discendenti. Per le aziende serve la prosecuzione dell’attività per cinque anni; per le partecipazioni in società di capitali occorre acquisire o integrare il controllo di diritto e mantenerlo per lo stesso periodo; per le altre quote è richiesto il mantenimento della titolarità. La riforma ha espressamente incluso anche l’integrazione di un controllo già esistente.

Resta tuttavia irrisolta l’applicabilità del beneficio a holding statiche e società di mero godimento. Alcune posizioni istituzionali ritengono superata la precedente interpretazione restrittiva, che subordinava l’agevolazione all’esercizio di un’attività d’impresa. L’Agenzia delle Entrate non ha però assunto un orientamento definitivo. La prassi più recente conferma inoltre che il controllo deve essere effettivo, che l’impegno quinquennale va dichiarato contestualmente e che operazioni straordinarie, cessioni parziali o patti parasociali non devono comprometterne la continuità.