Sentenza INPS

Assegno di invalidità, la Cassazione chiarisce il reddito valido

Accesso alla prestazione: rileva l’imponibile fiscale, depurato soltanto dagli oneri deducibili e non dalle trattenute.

Assegno di invalidità, la Cassazione chiarisce il reddito valido

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 24903/2026, ha chiarito quale reddito debba essere considerato per verificare il requisito economico necessario a ottenere l’assegno mensile di assistenza per invalidità civile. La decisione conferma il criterio applicato dall’INPS e riguarda anche l’ammissibilità dei procedimenti di accertamento tecnico preventivo obbligatorio previsti dall’articolo 445-bis del Codice di procedura civile.

La prestazione è prevista dall’articolo 13 della legge n. 118 del 1971 per gli invalidi civili di età compresa tra 18 e 64 anni, con una riduzione della capacità lavorativa pari almeno al 74 per cento. Oltre al requisito sanitario, la normativa richiede il rispetto di una determinata soglia di reddito. Proprio sull’individuazione dell’imponibile rilevante si è concentrata la controversia esaminata dalla Suprema Corte.

Il caso deciso dal Tribunale di Ragusa

La vicenda è nata dal ricorso dell’INPS contro una sentenza del Tribunale di Ragusa, che aveva riconosciuto a un assistito un’invalidità del 75 per cento e aveva respinto l’eccezione dell’Istituto relativa alla mancanza del requisito reddituale. Secondo il giudice di merito, per determinare il reddito utile ai fini dell’assegno si sarebbe dovuto considerare l’importo percepito al netto non soltanto degli oneri deducibili, ma anche delle ritenute fiscali.

Applicando questo metodo, il reddito dell’interessato, riferito all’anno preso in esame, risultava inferiore alla soglia prevista dalla legge. Di conseguenza, il Tribunale aveva ritenuto ammissibile la domanda. L’INPS ha impugnato la decisione sostenendo che il calcolo dovesse essere effettuato sul reddito imponibile ai fini Irpef al lordo delle imposte, senza sottrarre le ritenute fiscali. Con questo criterio, il limite sarebbe stato superato e il diritto alla prestazione sarebbe venuto meno.

Il criterio indicato dalla Cassazione

La Cassazione ha accolto il ricorso dell’INPS, ritenendo fondato l’unico motivo di impugnazione. Esaminando il quadro normativo, la Corte ha ricordato che il reddito da considerare è quello calcolato agli effetti dell’Irpef, secondo la definizione contenuta nell’articolo 3 del d.P.R. n. 917 del 1986, cioè il reddito complessivo del contribuente al netto dei soli oneri deducibili previsti dall’articolo 10 del TUIR.

Tra gli oneri deducibili possono rientrare, ad esempio, le spese mediche, gli assegni periodici corrisposti al coniuge separato e i contributi previdenziali. Non possono invece essere sottratte le ritenute fiscali applicate sul reddito. Il riferimento della legge, ha precisato il Collegio, riguarda infatti i redditi assoggettabili all’Irpef e non soltanto quelli concretamente assoggettati all’imposta.

La pronuncia ribadisce un orientamento già espresso in precedenti decisioni e recentemente confermato anche in relazione a fattispecie particolari. Per la Corte, l’utilizzo di un criterio formale e uniforme consente di delimitare con certezza le situazioni che possono accedere alla tutela assistenziale, garantendo un equilibrio tra le esigenze di finanza pubblica e la protezione dei diritti riconosciuti in materia di assistenza sociale.