La permuta di terreni appartenenti a un maso chiuso non determina, di per sé, la perdita delle agevolazioni fiscali ottenute al momento della donazione. È la conclusione contenuta nella Risposta a interpello n. 168/2026, con cui l’Agenzia delle Entrate ha esaminato l’applicazione dell’articolo 5-bis, comma 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
Il caso riguarda un contribuente che aveva ricevuto in donazione un maso chiuso costituito secondo la legge provinciale di Bolzano n. 17/2001. Nell’atto aveva usufruito dei benefici previsti per i trasferimenti di immobili agricoli e relative pertinenze, impegnandosi a garantire la conduzione diretta per almeno dieci anni.
In un momento successivo, il contribuente aveva programmato una permuta con il proprietario di un altro maso chiuso. L’operazione prevedeva il distacco di alcune porzioni di terreno, per una superficie complessiva di 619 metri quadrati, e l’acquisizione di un’area della stessa estensione, destinata a essere aggregata al proprio maso.
La Commissione locale per i masi chiusi aveva autorizzato il distacco e la contestuale incorporazione delle superfici, qualificando l’operazione come permuta di terreni di eguale estensione. Da qui il dubbio sulla possibile decadenza dalle agevolazioni già riconosciute in occasione della donazione.
Le regole per mantenere il beneficio
L’articolo 5-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 228/2001 estende ai trasferimenti di immobili agricoli costituiti in maso chiuso le agevolazioni fiscali previste per il compendio unico. Per usufruirne, l’acquirente deve assumere, nell’atto o con una dichiarazione separata, l’impegno a condurre direttamente il maso per dieci anni.
La disciplina provinciale stabilisce inoltre che ogni modifica all’estensione del maso chiuso richieda l’autorizzazione della Commissione locale. È ammesso il distacco di una parte del fondo quando, contestualmente, venga aggregato un altro appezzamento considerato equivalente ai fini dell’economia aziendale.
L’Agenzia sottolinea che maso chiuso e compendio unico restano istituti distinti. Il secondo è legato alla costituzione di una determinata unità fondiaria, al possesso della qualifica richiesta e alla conservazione della destinazione agricola secondo i termini di legge. Il maso chiuso, invece, è disciplinato da regole speciali sulla struttura, sull’indivisibilità, sulle vicende successorie e sulle variazioni della consistenza.
Nella risposta vengono richiamate anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 20460 del 6 ottobre 2011 e quella del Consiglio di Stato n. 2096 del 14 marzo 2025. La prima attribuisce rilievo, ai fini del beneficio, all’impegno decennale alla conduzione diretta; la seconda evidenzia l’obiettivo della disciplina di preservare l’integrità dell’azienda agricola e contrastare la parcellizzazione dei terreni.
Le condizioni indicate dall’Agenzia
Nel caso esaminato, l’Agenzia conclude che la stipula della permuta non comporta la decadenza dalle agevolazioni fruite con la precedente donazione. La conclusione, tuttavia, è subordinata al rispetto di due condizioni.
La prima è che l’operazione venga realizzata in modo conforme all’autorizzazione rilasciata dalla Commissione locale per i masi chiusi. La seconda è che prosegua la conduzione diretta del fondo per il periodo previsto dalla legge, calcolato a partire dalla data in cui sono state richieste le agevolazioni.
Il chiarimento vale dunque in relazione alle caratteristiche specifiche dell’operazione sottoposta all’esame dell’Agenzia. In presenza dell’autorizzazione richiesta e della continuità nella conduzione diretta per l’intero periodo decennale, la permuta di superfici di eguale estensione non determina la perdita del beneficio fiscale.