Fisco locale

IMU, cosa cambia su rendita catastale e dichiarazione

Il decreto disciplina ricorsi, pagamenti aggiuntivi e invio digitale degli adempimenti.

IMU, cosa cambia su rendita catastale e dichiarazione

Il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, introduce nuove regole sull’IMU, intervenendo sia sul contenzioso legato alla rettifica della rendita catastale sia sulle modalità di trasmissione della dichiarazione. Le modifiche riguardano, in particolare, i tempi dell’accertamento comunale, gli effetti delle variazioni catastali e l’obbligo di utilizzare i canali telematici.

Accertamenti e rettifica della rendita

In base all’articolo 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Comune deve contestare le dichiarazioni incomplete o infedeli, i versamenti insufficienti o tardivi e le omissioni dichiarative o di pagamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l’adempimento è stato eseguito o avrebbe dovuto esserlo. Entro lo stesso termine devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative.

In caso di riscossione coattiva, il titolo esecutivo deve invece essere notificato entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è diventato definitivo. In via generale, per il calcolo dell’imposta si considera la rendita catastale vigente al 1° gennaio dell’anno di riferimento.

La rendita può cambiare in seguito a ristrutturazioni, modifiche delle modalità d’uso, degrado dell’immobile o altri eventi. In questi casi è necessario presentare una denuncia di variazione attraverso la procedura DOCFA. La nuova rendita produce effetti dalla data di presentazione della richiesta, da quella in cui l’Agenzia delle entrate effettua la rettifica d’ufficio oppure, per le variazioni di classamento, dal 1° gennaio dell’anno successivo.

La variazione non incide soltanto sull’IMU, ma può avere conseguenze anche sull’IRPEF e sulle relative addizionali, sull’imposta di registro, sulle imposte di successione e donazione e sull’ISEE.

Ricorsi, pagamenti e rimborsi

L’articolo 32 del decreto stabilisce che, dopo la rettifica effettuata dall’Agenzia delle entrate, il Comune può accertare la maggiore imposta dovuta sulla base della differenza tra la rendita proposta e quella rettificata. Gli effetti decorrono dalla data di presentazione degli atti di aggiornamento, secondo le regole previste dal decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701.

L’accertamento della maggiore IMU deve essere effettuato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è passata in giudicato la sentenza sulla rendita catastale. Non sono dovute sanzioni se il contribuente versa l’importo aggiuntivo richiesto, con la sola applicazione degli interessi.

Per il ricorso contro l’accertamento comunale non si applica la regola del pagamento di un terzo dell’imposta e degli interessi entro il termine per l’impugnazione. Il contribuente deve quindi versare l’intero importo. Se la decisione è favorevole, può chiedere la restituzione delle somme non dovute: il Comune dovrà provvedere al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione dell’istanza.

Obbligo di trasmissione telematica

L’articolo 26 del decreto legislativo n. 147/2026 modifica anche le modalità di presentazione della dichiarazione. La procedura cartacea, effettuata con consegna a mano o raccomandata, viene sostituita dall’invio telematico, che può essere eseguito direttamente dal contribuente oppure tramite un intermediario abilitato.

Il termine per la trasmissione è fissato al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui nasce l’obbligo, cioè quando viene acquisito il possesso dell’immobile o si verificano le condizioni rilevanti ai fini dichiarativi. L’adempimento deve essere ripetuto negli anni successivi finché restano in vigore le condizioni già comunicate. Per gli enti non commerciali, infine, la dichiarazione deve essere presentata ogni anno.