Con la Risposta a interpello n. 165/2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come determinare in Italia il reddito proveniente da un trust statunitense trasparente quando il beneficiario è fiscalmente residente nel nostro Paese. Il caso riguarda una cittadina degli Stati Uniti, residente in Italia da diversi anni, diventata beneficiaria del trust dopo la morte della madre, avvenuta il 20 maggio 2025.
Il trust era stato istituito in California nel 2006 dai genitori della contribuente. Nel patrimonio erano presenti attività finanziarie presso intermediari statunitensi e immobili situati negli Stati Uniti. La questione sottoposta all’Amministrazione finanziaria riguardava soprattutto il reddito da imputare alla beneficiaria dopo il passaggio, secondo quanto dichiarato nell’istanza, a una struttura fiscalmente trasparente.
La divisione del patrimonio dopo la morte della madre
Dopo la morte del padre, il patrimonio originario era stato diviso in due trust: il Survivor’s Trust, revocabile, e il Decedent’s Trust, irrevocabile. Durante la vita della madre, quest’ultima era l’unica beneficiaria. In seguito al suo decesso, l’atto istitutivo prevedeva invece la distribuzione del patrimonio residuo in parti uguali tra i tre figli, senza margini di discrezionalità per i trustee.
La contribuente riteneva che, fino alla morte della madre, i trust dovessero essere considerati fiscalmente interposti e che solo in un momento successivo fossero diventati trasparenti, con beneficiari individuati. L’Agenzia non ha però esaminato direttamente la qualificazione giuridica del trust: poiché il quesito riguardava esclusivamente la determinazione del reddito, ha assunto come presupposto quanto rappresentato nell’istanza sulla natura trasparente della struttura dopo il 20 maggio 2025.
Reddito calcolato secondo le regole statunitensi
Per i trust trasparenti, i redditi conseguiti vengono imputati direttamente ai beneficiari individuati, in base alle quote stabilite dall’atto istitutivo o, in assenza di indicazioni, in parti uguali. Non è sufficiente che il beneficiario sia identificabile: deve anche avere il diritto di chiedere al trustee il pagamento della quota di reddito che gli viene attribuita.
Nel caso esaminato, la divisione in parti uguali tra i tre figli rende la contribuente, sulla base dei presupposti accolti nell’interpello, una beneficiaria individuata del trust estero a partire dalla morte della madre. L’Agenzia ha inoltre escluso l’applicazione dell’articolo 45, comma 4-quater, del TUIR. La norma prevede che, quando non sia possibile distinguere la componente reddituale da quella patrimoniale di un’attribuzione proveniente da un trust estero, l’intero importo possa essere considerato reddito.
Secondo le Entrate, questa disposizione riguarda in linea di principio i trust opachi esteri istituiti in giurisdizioni a fiscalità privilegiata. Nel caso in questione, invece, la contribuente è beneficiaria di un trust trasparente e individuata. Di conseguenza, la presunzione non trova applicazione.
Il chiarimento operativo principale riguarda il metodo di calcolo. Richiamando la circolare n. 34/E del 2022, l’Agenzia ribadisce che, per determinare il reddito di un trust trasparente non residente da imputare a una persona residente in Italia, occorre applicare le regole della legislazione fiscale dello Stato in cui il trust è residente o stabilito. Per il trust in esame, quindi, bisognerà fare riferimento alla normativa fiscale statunitense, senza ricostruire reddito e patrimonio esclusivamente secondo i criteri italiani o assumere come riferimento il valore dei beni alla data della morte della madre.
La beneficiaria dovrà inoltre adempiere agli obblighi fiscali italiani a partire dal periodo d’imposta 2025. Le Entrate richiamano le disposizioni sul monitoraggio fiscale e quelle relative all’IVIE, per gli immobili detenuti all’estero, e all’IVAFE, per le attività finanziarie estere, sulla base dei chiarimenti contenuti nelle circolari n. 34/E del 2022, n. 38/E del 2013 e n. 28/E del 2012.