Il Fisco può recuperare un credito Iva utilizzato nell’anno successivo anche quando il contribuente ha omesso la dichiarazione annuale relativa al periodo in cui il credito è maturato. Per procedere non è necessario un preventivo avviso di accertamento: è sufficiente il controllo automatizzato previsto dall’articolo 54-bis del Dpr n. 633/1972.
La precisazione arriva dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 23915 del 23 luglio 2026. La Suprema Corte ha stabilito che l’Agenzia delle Entrate può rilevare l’incongruenza tra il credito indicato nella dichiarazione e i dati presenti nell’Anagrafe tributaria, iscrivere la somma a ruolo e procedere con la successiva emissione della cartella di pagamento.
Il caso esaminato dalla Cassazione
La controversia riguardava una società a responsabilità limitata, che aveva riportato nella dichiarazione Iva del 2018 un credito maturato nell’anno precedente. Per il 2017, tuttavia, la dichiarazione annuale non era stata presentata. L’Amministrazione finanziaria aveva quindi disconosciuto il riporto del credito e proceduto all’iscrizione a ruolo.
In primo grado il ricorso della società era stato respinto. I giudici avevano ritenuto legittimo il recupero senza un atto di accertamento. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva invece sostenuto che il controllo automatizzato potesse correggere soltanto errori materiali e non contestare il diritto alla detrazione. Secondo i giudici d’appello, sarebbe stato necessario un apposito avviso di accertamento. L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione davanti alla Cassazione.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’Amministrazione. Secondo i giudici, l’utilizzo di un credito Iva riferito a un’annualità per la quale non risulta presentata la dichiarazione crea un’incongruenza verificabile attraverso un controllo cartolare. In questa fase non sono necessarie valutazioni estimative, attività istruttorie o indagini specifiche: l’ufficio deve confrontare i dati dichiarati con quelli disponibili nell’Anagrafe tributaria. Il controllo automatizzato è quindi sufficiente per la cartella e l’iscrizione a ruolo, in linea con l’orientamento delle Sezioni Unite espresso nella sentenza n. 17758 del 2016.
La prova dell’esistenza del credito
La decisione non significa però che il credito venga considerato automaticamente inesistente. La Cassazione distingue tra la legittimità della procedura utilizzata dall’Agenzia e la verifica sostanziale del diritto alla detrazione. L’omissione della dichiarazione è un’irregolarità formale, mentre l’esistenza del credito dipende da elementi come la qualità di soggetto passivo, l’assoggettamento a Iva degli acquisti e l’impiego di beni e servizi per operazioni che danno diritto alla detrazione.
Il contribuente conserva quindi la possibilità di dimostrare in giudizio l’effettiva sussistenza del credito e dei presupposti sostanziali della detrazione. L’onere della prova resta a suo carico. La cartella, pertanto, non chiude necessariamente la controversia sul piano sostanziale, anche se rende legittimo il recupero attraverso il controllo automatizzato.
Nel caso esaminato dovrà essere verificato anche il rispetto dei termini per esercitare la detrazione. Per i crediti soggetti alla disciplina applicabile dal 2017, in seguito alle modifiche introdotte dal Dl n. 50/2017 sull’articolo 19 del Dpr n. 633/1972, il diritto deve essere esercitato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è sorto. Non vale più, invece, il termine collegato alla dichiarazione del secondo anno successivo.
Sarà il giudice del rinvio ad accertare la tempestività dell’esercizio del diritto, una questione rilevabile anche d’ufficio. Per far valere il credito nonostante la dichiarazione omessa occorre dunque dimostrarne l’esistenza sostanziale, provare i requisiti della detrazione e verificare il rispetto dei termini previsti dalla legge.