Il credito Iva maturato in un anno per il quale è stata omessa la dichiarazione annuale può essere recuperato dall’Agenzia delle Entrate attraverso il controllo automatizzato, se il contribuente lo utilizza in detrazione nell’anno successivo. Non è quindi necessario un preventivo avviso di accertamento per procedere all’iscrizione a ruolo e notificare la cartella di pagamento.
A stabilirlo è la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 23915 del 23 luglio 2026. La decisione riguarda il caso di una società a responsabilità limitata che aveva riportato nella dichiarazione Iva relativa al 2018 un credito maturato nel 2017, anno per il quale non era stata presentata la dichiarazione annuale.
Il controllo automatizzato è sufficiente
L’Amministrazione finanziaria aveva disconosciuto il riporto del credito e proceduto all’iscrizione a ruolo sulla base del controllo previsto dall’articolo 54-bis del Dpr n. 633/1972. Il ricorso della società era stato respinto in primo grado, mentre la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva ritenuto necessario un avviso di accertamento.
Secondo i giudici d’appello, il controllo automatizzato avrebbe potuto correggere soltanto errori materiali, ma non contestare il diritto alla detrazione. L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione e la Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo rilevabile attraverso un controllo cartolare l’incongruenza tra il credito indicato nella dichiarazione e l’assenza della dichiarazione relativa all’anno precedente.
In questa fase, ha osservato la Suprema Corte, non sono necessarie valutazioni estimative, attività istruttorie o indagini specifiche. È sufficiente confrontare i dati dichiarati con le informazioni dell’Anagrafe tributaria. Il controllo automatizzato consente così l’iscrizione a ruolo e la conseguente emissione della cartella, in linea con l’orientamento delle Sezioni Unite espresso nella sentenza n. 17758 del 2016.
Il credito può essere provato in giudizio
La legittimità della procedura non significa però che il credito sia automaticamente inesistente. La Cassazione distingue tra gli obblighi formali e i requisiti sostanziali necessari per la detrazione Iva. Tra questi ultimi rientrano la qualità di soggetto passivo, l’assoggettamento a imposta degli acquisti e l’impiego di beni e servizi per operazioni che danno diritto alla detrazione.
L’omessa dichiarazione costituisce quindi un’anomalia che il Fisco può rilevare in via automatizzata, ma non impedisce al contribuente di dimostrare davanti al giudice l’effettiva esistenza del credito e la presenza dei presupposti sostanziali. L’onere della prova resta a suo carico.
La decisione richiama inoltre le modifiche introdotte dal Dl n. 50/2017 all’articolo 19 del Dpr n. 633/1972. Per i crediti soggetti alla nuova disciplina, il diritto alla detrazione deve essere esercitato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è sorto, e non più entro quello della dichiarazione del secondo anno successivo.
Nel caso esaminato, il giudice del rinvio dovrà quindi verificare anche la tempestività dell’esercizio del diritto alla detrazione, oltre all’effettiva esistenza del credito. La possibilità di farlo valere nonostante l’omessa dichiarazione dipende dunque dalla prova dei requisiti sostanziali e dal rispetto dei termini previsti dalla legge.