Con la circolare n. 7/E del 7 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’ambito di applicazione della detassazione prevista per alcuni proventi degli enti sportivi dilettantistici. Il documento conferma che il regime può riguardare tutte le associazioni e società sportive dilettantistiche, comprese le ASD e le SSD, che abbiano optato per il regime previsto dalla legge n. 398/1991.
Il chiarimento nasce da un quesito sull’applicabilità dell’articolo 25, comma 2, della legge n. 133/1999 alle associazioni e alle società costituite secondo l’articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo n. 36/2021. In particolare, è stato chiesto se anche questi enti possano escludere dalla formazione del reddito imponibile i proventi derivanti da attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e quelli raccolti attraverso iniziative pubbliche di raccolta fondi.
Il quadro normativo aggiornato
I chiarimenti dell’Agenzia fanno seguito alle modifiche introdotte dall’articolo 9, comma 2-bis, del decreto legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2026, n. 88. La norma ha aggiornato l’articolo 25, comma 2, della legge n. 133/1999, adeguandolo al nuovo assetto definito dalla riforma dello sport.
Il regime agevolativo esclude dal reddito imponibile ai fini IRES due categorie di proventi: quelli ottenuti nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e quelli realizzati mediante raccolte pubbliche di fondi organizzate in occasione di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Con l’entrata in vigore del decreto legge n. 38/2026, il legislatore ha sostituito i precedenti riferimenti soggettivi con il richiamo espresso alle forme giuridiche indicate dall’articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo n. 36/2021.
Beneficiari e condizioni
La detassazione può quindi spettare alle associazioni sportive dilettantistiche prive di personalità giuridica, a quelle dotate di personalità giuridica di diritto privato e alle società di capitali e cooperative sportive dilettantistiche. Per accedere al beneficio, l’ente deve però rispettare contemporaneamente due condizioni: avere scelto la determinazione forfettaria dell’IVA e delle imposte sui redditi prevista dalla legge n. 398/1991 e realizzare le attività o le raccolte fondi per non più di due eventi all’anno, con un importo complessivo non superiore a 51.645,69 euro.
Il superamento dei limiti può comportare la decadenza dalla detassazione IRES, con la conseguente ripresa a tassazione ordinaria dei proventi. Lo stesso rischio si presenta se l’ente non redige il rendiconto economico-finanziario separato per ciascuna raccolta pubblica di fondi, corredato dalla relazione illustrativa. La documentazione deve essere predisposta entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, la modifica del 2026 ha aggiornato la platea dei destinatari dell’agevolazione, includendo in modo esplicito gli enti sportivi dilettantistici disciplinati dal decreto legislativo n. 36/2021. Per le SSD, il precedente quadro normativo lasciava margini di incertezza, nonostante la possibilità di adottare il regime contabile della legge n. 398/1991. Il nuovo richiamo alle società sportive dilettantistiche conferma la neutralità fiscale della forma giuridica: rilevano l’assenza di finalità lucrativa, anche indiretta, e il perseguimento dell’oggetto sociale dilettantistico. ASD riconosciute e non riconosciute e SSD possono dunque applicare la detassazione entro i limiti stabiliti, se rispettano tutte le condizioni richieste.