L’articolo 8 del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 175 modifica la procedura per la riscossione dei tributi regionali, avvicinandola a quella prevista dall’articolo 29 del decreto legge n. 78 del 2010. Le nuove disposizioni si applicheranno agli atti emessi a partire dal 1° gennaio 2027, oppure dalla diversa data eventualmente stabilita da una legge regionale. La disciplina potrà riguardare anche i rapporti ancora pendenti a quella data, secondo le norme previste per ciascun tributo.
Gli atti di accertamento emessi dalle Regioni, insieme ai provvedimenti con cui vengono irrogate le sanzioni, dovranno contenere anche l’intimazione a pagare gli importi richiesti. Nell’atto dovrà inoltre essere specificato che il documento costituisce titolo esecutivo, utilizzabile per avviare le procedure cautelari ed esecutive.
Il provvedimento dovrà indicare anche il soggetto affidatario incaricato della riscossione. Trascorsi 60 giorni dal termine ultimo per il pagamento, quest’ultimo potrà procedere al recupero delle somme, anche attraverso l’esecuzione forzata. La procedura potrà quindi essere attivata senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o dell’ingiunzione fiscale prevista dal regio decreto n. 639.
Interessi dopo l’esecutività
Per gli importi dovuti, con esclusione di sanzioni, interessi, spese di notifica e oneri di riscossione, gli interessi di mora matureranno dal trentesimo giorno successivo alla data in cui l’atto è diventato esecutivo e fino al pagamento. Il tasso sarà calcolato applicando il tasso legale, con una maggiorazione non superiore a due punti percentuali, definita dalle Regioni attraverso una specifica legge.
Nel 2026 l’Agenzia delle entrate-Riscossione applica un tasso annuo del 2,68%, mentre il riferimento indicato per la riscossione regionale è il tasso legale dell’1,6%, fissato dal decreto ministeriale del 10 dicembre 2025. Le Regioni potranno portarlo fino al 3,6%, sempre mediante una propria legge.
Oneri e spese a carico del debitore
L’aspetto più significativo riguarda i costi di elaborazione e notifica degli atti, oltre alle spese relative alle successive fasi cautelari ed esecutive. L’articolo 8, comma 12, introduce una voce denominata "oneri di riscossione a carico del debitore".
La quota sarà pari al 3% delle somme dovute se il pagamento avverrà entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell’accertamento, con un tetto massimo di 300 euro. Per i versamenti effettuati oltre quel termine, la percentuale salirà al 6%, fino a un massimo di 600 euro.
A questa componente si aggiungeranno le "spese di notifica ed esecutive". La voce comprenderà i costi di notifica collegati all’attivazione delle procedure cautelari ed esecutive, i compensi degli istituti di vendite giudiziarie e gli eventuali diritti, oneri e costi di assistenza legale strettamente legati al recupero delle somme. Gli importi saranno determinati sulla base del decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 14 aprile 2023 e dei regolamenti ministeriali richiamati dalla norma.
Gli oneri di riscossione a carico del debitore, oggi assenti per gli atti affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione, tornano così a essere previsti per i tributi regionali e per quelli degli enti locali. Nel linguaggio corrente, questa voce è generalmente associata all’aggio di riscossione, applicato fino al 31 dicembre 2021.