Regole fiscali

IRAP, esenzione fino a 85mila euro per le co.co.co. sportive

La circolare chiarisce l’estensione del beneficio alle attività amministrativo-gestionali e agli ETS.

IRAP, esenzione fino a 85mila euro per le co.co.co. sportive

La circolare n. 7/E del 7 agosto 2026 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni aspetti della disciplina fiscale applicabile allo sport dilettantistico. Tra i temi esaminati rientra il trattamento ai fini IRAP dei compensi corrisposti dagli enti sportivi ai collaboratori coordinati e continuativi, compresi quelli impegnati in attività amministrativo-gestionali.

Il quesito sottoposto all’amministrazione finanziaria riguardava l’applicazione dell’articolo 36, comma 6, del decreto legislativo n. 36/2021. La disposizione stabilisce che i compensi riconosciuti ai collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo, entro la soglia prevista, non concorrono alla formazione della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.

La soglia per i collaboratori

Secondo le Entrate, la norma si applica a tutti i singoli compensi inferiori a 85.000 euro annui corrisposti ai co.co.co. operanti nell’area del dilettantismo. Le somme non devono quindi essere incluse nella base imponibile IRAP determinata secondo gli articoli 10 e 11 del decreto legislativo n. 446/1997.

Il chiarimento comprende anche i rapporti di collaborazione aventi carattere amministrativo-gestionale. La disciplina non introduce infatti distinzioni legate al tipo di incarico. Inoltre, la lettura congiunta degli articoli 36, comma 6, e 37, comma 4, del decreto legislativo n. 36/2021 riconduce le attività amministrative e gestionali svolte a favore degli enti sportivi dilettantistici alla disciplina fiscale dei compensi sportivi, indipendentemente dalla forma contrattuale utilizzata.

La franchigia IRAP vale dunque anche per segreteria, contabilità e altri incarichi amministrativo-gestionali svolti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Per ciascun collaboratore, i compensi annui inferiori a 85.000 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile dell’ente sportivo.

Il collegamento con il Terzo settore

La circolare viene esaminata anche in relazione alle novità introdotte nel Codice del Terzo settore. Il decreto legislativo n. 148 del 7 agosto 2026, attraverso l’articolo 30, ha inserito l’articolo 82-bis nel decreto legislativo n. 117/2017.

La nuova disposizione prevede che, ai soli fini IRAP, la natura commerciale o non commerciale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore continui a essere valutata sulla base dei criteri generali del TUIR, il Testo unico delle imposte sui redditi, e non secondo i parametri dell’articolo 79 del Codice del Terzo settore.

La previsione interessa anche le associazioni sportive dilettantistiche che sono già iscritte, o che stanno valutando l’iscrizione, al RUNTS come enti del Terzo settore o associazioni di promozione sociale. L’articolo 82-bis mira a evitare che l’acquisizione della qualifica comporti un cambiamento nella qualificazione dell’ente ai fini IRAP.

La disposizione si applica a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Nel quadro delineato, la riforma dello sport incide sui costi del personale, escludendo dall’imponibile i compensi entro la soglia prevista, mentre la disciplina del Terzo settore interviene sui criteri utilizzati per qualificare l’ente ai fini dell’imposta.

In sintesi, il beneficio sui compensi riguarda le ASD e le SSD dilettantistiche e si estende sia ai lavoratori sportivi, come istruttori, atleti e allenatori, sia ai collaboratori impegnati in funzioni amministrative. L’articolo 82-bis riguarda invece la qualificazione fiscale degli enti sportivi che assumono anche la qualifica di ente del Terzo settore.