Con la Circolare n. 7/E del 7 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni aspetti fiscali legati al decreto legislativo n. 36 del 2021, che ha riformato la disciplina degli enti sportivi professionistici e dilettantistici e del lavoro sportivo. Il documento risponde a sette quesiti operativi su società sportive dilettantistiche, volontari, compensi e IVA.
Per le SSD costituite come società di capitali o cooperative, l’Agenzia conferma che la possibilità di destinare una quota inferiore al 50% degli utili all’aumento gratuito del capitale o alla distribuzione di dividendi non impedisce l’accesso alle agevolazioni previste dall’articolo 148, comma 3, del TUIR e dall’articolo 4 del decreto IVA. Restano però necessarie sia le clausole statutarie previste dagli articoli 7 e 8 del decreto n. 36/2021, sia quelle richieste dall’articolo 148, comma 8, del TUIR. Il rispetto congiunto delle disposizioni consente di mantenere il regime di decommercializzazione dei corrispettivi versati da iscritti e tesserati per le attività istituzionali.
Rimborsi e compensi: le soglie da rispettare
I volontari sportivi non possono essere retribuiti, ma gli enti abilitati possono riconoscere rimborsi forfetari fino a 400 euro al mese in occasione di manifestazioni ed eventi riconosciuti. Sono richieste una delibera dell’ente e la comunicazione dei nominativi attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Tali somme, pur non costituendo reddito imponibile entro il limite mensile, concorrono alla soglia annuale di 15.000 euro prevista per la non imponibilità dei compensi di lavoro sportivo dilettantistico. Se il limite viene superato, è imponibile soltanto la quota eccedente; qualora sia già stato oltrepassato, il rimborso successivo è interamente soggetto a imposizione e ritenuta d’acconto.
La soglia di 15.000 euro si applica indipendentemente dalla forma del rapporto: lavoro autonomo, collaborazione coordinata e continuativa o lavoro subordinato. L’esclusione riguarda la base imponibile, mentre la natura del reddito resta quella prevista dal relativo contratto per la parte eccedente. Sul fronte IRAP, l’esclusione dei compensi individuali inferiori a 85.000 euro annui per le collaborazioni coordinate e continuative vale anche per le attività amministrativo-gestionali svolte a favore degli enti sportivi dilettantistici.
IVA, cessioni e raccolte fondi
Gli enti senza scopo di lucro, compresi quelli sportivi dilettantistici, possono usufruire della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione per le prestazioni esenti strettamente connesse con la pratica sportiva. Non rientra invece nell’esenzione la cessione del contratto di un atleta a una società professionistica: secondo l’Agenzia, l’operazione ha natura economico-finanziaria e costituisce una normale cessione di contratto rilevante ai fini IVA.
La circolare ricorda infine che l’agevolazione sui proventi delle attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e sulle raccolte pubbliche di fondi si applica alle ASD e SSD che hanno scelto il regime forfetario della legge n. 398/1991. Restano i limiti di due eventi all’anno e di 51.645,69 euro complessivi. Nel complesso, il documento conferma la continuità con la prassi precedente e richiama l’importanza della corretta redazione degli statuti e del rispetto delle soglie previste.