È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto il decreto legislativo n. 147/2026, contenente disposizioni sui tributi regionali e locali e sul federalismo fiscale regionale. Tra le misure previste figura l’articolo 28, dedicato alle modifiche in materia di tariffa sui rifiuti e, in particolare, alla TARI.
La principale novità riguarda i tempi per la presentazione della dichiarazione. I soggetti passivi dovranno trasmetterla entro 90 giorni dall’inizio del possesso o della detenzione di locali o aree soggetti al tributo. Lo stesso termine si applica anche quando intervengono modifiche che possono determinare un diverso ammontare della tariffa.
Nuovi termini per la dichiarazione
La dichiarazione deve essere presentata al Comune oppure al gestore del servizio rifiuti, entro 90 giorni dalla data di avvio del possesso o della detenzione. Una volta trasmessa, produce effetti anche per gli anni successivi, a meno che non si verifichino nuove circostanze rilevanti ai fini del calcolo del tributo.
In caso di variazioni, il termine decorre dalla data in cui si sono verificate le modifiche. La riduzione dei tempi viene collegata nel provvedimento alla delibera ARERA n. 15/2022, richiamata nel testo sulle regole relative alla dichiarazione TARI.
Il decreto interviene anche sulla componente tariffaria per alcune utenze non domestiche. Si tratta delle attività che producono e conferiscono, in tutto o in parte, rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico e che dimostrano di averli avviati al riciclo o al recupero attraverso un’attestazione rilasciata dal soggetto incaricato.
Per queste utenze è prevista l’esclusione dalla componente della tariffa proporzionata alla quantità di rifiuti conferiti. La scelta tra il gestore del servizio pubblico e il ricorso al mercato deve essere mantenuta per un periodo non inferiore a due anni.
La decisione deve essere comunicata al Comune o, in caso di tariffa corrispettiva, al gestore del servizio rifiuti entro il 30 giugno di ogni anno. Gli effetti decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Sanzioni dal 1° gennaio 2027
Il decreto legislativo disciplina inoltre le conseguenze per la mancata o infedele presentazione della dichiarazione TARI. Per l’omessa dichiarazione è prevista una sanzione amministrativa pari al 100% del tributo non versato, con un importo minimo di 50 euro.
In caso di dichiarazione infedele, la sanzione sarà invece pari al 40% del tributo non versato, sempre con un minimo di 50 euro. Le nuove misure si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2027.
Per le violazioni dichiarative commesse entro il 31 dicembre 2026 restano applicabili le disposizioni precedenti. In caso di omessa presentazione, la sanzione varia dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. Per la dichiarazione infedele, invece, la misura va dal 50% al 100%, anche in questo caso con un minimo di 50 euro.