Con la pronuncia n. 21095/2026, la Cassazione ha chiarito che il contribuente che svolge contemporaneamente un’attività professionale e un’attività d’impresa deve dimostrare in modo puntuale l’origine delle movimentazioni bancarie contestate. L’onere della prova riguarda, in particolare, la riconducibilità dei maggiori redditi all’una o all’altra attività esercitata.
La vicenda riguarda un contribuente titolare di una sola partita Iva, che operava sia come avvocato sia come imprenditore agricolo, attraverso un’azienda dedita alla produzione di vini da tavola. A seguito di indagini finanziarie, l’Agenzia delle entrate aveva emesso un accertamento rilevando un maggiore imponibile sulla base dei movimenti di un conto corrente, imputati dall’ufficio all’attività professionale.
La contabilità dell’impresa agricola non presentava anomalie. Il contribuente sosteneva quindi che l’amministrazione finanziaria non avesse dimostrato a quale delle due attività dovesse essere attribuita la maggiore pretesa fiscale. Secondo la tesi dell’avvocato, solo dopo questa individuazione sarebbe potuto scattare a suo carico l’obbligo di fornire la prova contraria rispetto alle operazioni contestate.
La decisione della Suprema Corte
La Cassazione ha respinto l’argomentazione. Secondo i giudici, l’utilizzo della stessa partita Iva per entrambe le attività rendeva necessario che fosse il contribuente a indicare, in modo analitico e dettagliato, la riconducibilità di ogni singola operazione bancaria all’attività professionale oppure a quella d’impresa.
La decisione si fonda anche sul principio di vicinanza della prova, in base al quale è la parte che dispone più facilmente degli elementi utili a chiarire l’origine delle operazioni a doverli produrre. Nel caso esaminato, dunque, spettava al contribuente fornire la documentazione necessaria per superare la presunzione prevista dalla legge.
La presunzione sulle movimentazioni bancarie
La disciplina richiamata dalla Corte è contenuta nell’articolo 32, comma 1, numero 2), secondo periodo, del Dpr n. 600/1973. La norma stabilisce che i dati relativi ai rapporti e alle operazioni finanziarie possono essere utilizzati per rettifiche e accertamenti quando il contribuente non dimostra di averne tenuto conto nella determinazione del reddito imponibile oppure di aver effettuato operazioni fiscalmente irrilevanti.
La giurisprudenza considera quella prevista per le indagini finanziarie una presunzione legale relativa. Il Fisco deve quindi dimostrare l’esistenza delle movimentazioni bancarie, mentre spetta al contribuente fornire la prova contraria. I movimenti possono essere ricondotti all’attività economica e assimilati a redditi imponibili, salvo che l’interessato dimostri la loro effettiva natura.
Non è però sufficiente una spiegazione generica. Per superare la presunzione occorre indicare il beneficiario delle somme prelevate e dimostrare, per ciascuna operazione, che gli importi siano già stati considerati nella determinazione della base imponibile oppure che siano estranei alla produzione del reddito. Nel caso di più attività svolte con la stessa partita Iva, la prova deve quindi essere specifica per ogni movimentazione contestata.