Il rimborso delle spese sostenute per il ricovero di un genitore in una RSA può essere escluso dal reddito di lavoro dipendente anche quando madre o padre non convivono con il lavoratore. È il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 163/2026 del 14 agosto, con riferimento alle somme riconosciute attraverso un piano di welfare aziendale.
Il caso esaminato riguarda un dipendente che può ottenere dal datore di lavoro il rimborso delle spese sostenute nel 2025 per il ricovero e l’assistenza della madre presso una residenza sanitaria assistenziale. La donna è stabilmente ospitata nella struttura e, proprio per questo, non convive con il figlio. Il quesito sottoposto all’Agenzia riguarda la possibilità di applicare comunque il regime fiscale di favore.
Il riferimento è il TUIR
La norma di riferimento è l’articolo 51, comma 2, lettera f-ter), del TUIR. La disposizione stabilisce che non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità o a categorie di dipendenti per usufruire di servizi di assistenza destinati a familiari anziani o non autosufficienti indicati dall’articolo 12 del TUIR.
Il dubbio interpretativo nasce dalle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 192/2025. Per gli altri familiari indicati dall’articolo 433 del Codice civile, la disciplina aveva collegato il riconoscimento alla convivenza con il contribuente oppure alla percezione di assegni alimentari in determinate condizioni. Le nuove regole erano applicabili dal periodo d’imposta 2025 e avrebbero potuto escludere dal beneficio i genitori ricoverati stabilmente in una struttura sanitaria.
Successivamente, il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, ha modificato nuovamente l’articolo 12, comma 4-ter, del TUIR, ripristinando in sostanza le condizioni precedenti alle modifiche del 2025. Quando una norma fiscale richiama genericamente i familiari indicati dall’articolo 12, rientrano quindi anche gli altri familiari previsti dall’articolo 433 del Codice civile, senza la necessità di verificare la convivenza.
Effetti retroattivi dal periodo d’imposta 2025
Il requisito della convivenza, o in alternativa quello relativo agli assegni alimentari, resta invece necessario quando la disposizione fiscale richiede espressamente che l’altro familiare sia fiscalmente a carico. Questa distinzione è centrale nel caso dei servizi di welfare aziendale richiamati dall’articolo 51 del TUIR, che non impone per il rimborso in esame la condizione del familiare fiscalmente a carico.
Secondo l’Agenzia, l’intervento normativo del 2026 è stato adottato per superare le criticità create dalle precedenti modifiche. L’introduzione retroattiva del requisito della convivenza per tutto il 2025 avrebbe infatti impedito di utilizzare i piani di welfare a favore degli altri familiari non conviventi.
Di conseguenza, le spese sostenute tramite welfare aziendale per la madre ricoverata in RSA possono essere rimborsate senza concorrere alla formazione del reddito del dipendente, anche in assenza di convivenza, purché siano rispettate tutte le altre condizioni previste dalla normativa.
La nuova disciplina si applica già dal periodo d’imposta 2025. Il rimborso delle rette sostenute in quell’anno per la madre non convivente può quindi beneficiare dell’esenzione fiscale prevista per questa tipologia di welfare. La Risposta n. 163/2026 chiarisce così che il mancato requisito della convivenza non fa perdere automaticamente l’agevolazione.