Norme societarie

Holding, nuovo test sui ricavi e dubbi sui dividendi trattenuti

Il decreto correttivo cambia i criteri per le partecipazioni e rafforza i controlli sull'abuso del diritto.

Holding, nuovo test sui ricavi e dubbi sui dividendi trattenuti

Il D.Lgs. 148/2026, quarto correttivo della riforma fiscale, modifica i criteri con cui individuare i soggetti assimilati alle società di partecipazione non finanziaria. La novità principale riguarda l’introduzione, nell’articolo 162-bis del TUIR, di un parametro basato sui ricavi delle attività finanziarie non rivolte al pubblico. Parallelamente, le verifiche dell’Amministrazione finanziaria stanno esaminando la gestione degli utili incassati e non distribuiti dalle società.

Il nuovo comma 3-bis stabilisce che la prevalenza ricorre quando i ricavi derivanti dalle attività finanziarie non rivolte al pubblico superano il 50% dei ricavi complessivi risultanti dall’ultimo bilancio approvato. Il criterio reddituale sostituisce così una valutazione fondata principalmente sulla composizione patrimoniale. Per le imprese industriali che svolgono attività di tesoreria accentrata, con interessi da cash pooling residuali rispetto al fatturato, si riduce il rischio di una riqualificazione automatica come soggetti assimilati.

Dividendi e abuso del diritto

La disciplina distingue tra holding operative, impegnate nel governo strategico delle partecipate, e holding statiche, che si limitano a esercitare i diritti connessi al possesso delle partecipazioni. Ai fini IRES, entrambe operano nel regime dei redditi d’impresa e i dividendi concorrono alla base imponibile nella misura del 5%, con un’imposizione effettiva dell’1,2%. Il trattamento IVA può invece cambiare: la mera detenzione di partecipazioni finalizzata alla percezione di dividendi, in assenza di attività di coordinamento, resta fuori dal campo dell’imposta.

Un altro profilo riguarda gli utili che rimangono nella società. Alcuni uffici contestano la mancata distribuzione come possibile differimento indefinito della tassazione, richiamando l’articolo 10-bis della legge 212/2000. Secondo l’impostazione critica, il passaggio attraverso la società consente di applicare inizialmente un prelievo molto più contenuto rispetto al 26% previsto in capo alla persona fisica. L’argomento è però discusso: il differenziale non rappresenterebbe necessariamente un vantaggio definitivo, ma il normale effetto della separazione tra la tassazione societaria e quella del socio.

Il prelievo sul socio, infatti, si realizza quando gli utili vengono distribuiti, quando la società è liquidata o quando viene ceduta la partecipazione. Per questo, il semplice accantonamento non coincide automaticamente con un rinvio permanente dell’imposizione. La valutazione può diventare più complessa quando la società viene utilizzata soltanto per accumulare liquidità, senza reinvestimenti o un’effettiva attività economica. La verifica dell’abuso richiede comunque l’accertamento dell’essenzialità del vantaggio e dell’assenza di sostanza economica.

Documenti e passaggio al nuovo Testo unico

Per ridurre i rischi, lo statuto e le delibere dovrebbero indicare le ragioni economiche della struttura: dalla governance unitaria alla separazione tra proprietà e gestione, fino alla pianificazione del ricambio generazionale e all’organizzazione finanziaria. È inoltre utile conservare la documentazione sulle decisioni assunte e sulle opportunità di investimento valutate, anche se non concluse.

La verifica del nuovo parametro dovrà essere svolta ogni anno. Per i soggetti con esercizio solare, l’income test si applica dal periodo d’imposta 2026 e la prima analisi dovrà essere condotta sui dati del bilancio 2025. Il calcolo del rapporto tra proventi finanziari e ricavi complessivi dovrebbe risultare da un documento interno, con l’indicazione delle voci considerate.

Dal 1° gennaio 2027 il D.Lgs. 117/2026 sostituirà il D.P.R. 917/1986, riorganizzando la disciplina in un nuovo Testo unico con numerazione diversa. Per i professionisti diventa quindi necessario predisporre in anticipo la corrispondenza tra le vecchie e le nuove disposizioni su partecipazioni, dividendi, realizzo controllato e qualificazione delle società. La nuova disciplina offre maggiore prevedibilità sul piano classificatorio, ma richiede un presidio documentale costante sulle scelte gestionali.