Il decreto correttivo della riforma fiscale interviene sulla disciplina tributaria delle attività agricole, ampliando il perimetro delle attività connesse a quella agricola. L’articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha aggiornato l’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Dal 1° gennaio 2027, la disposizione sarà recepita anche nell’articolo 34, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117.
La modifica consiste nell’inserimento del riferimento alle attività svolte «tramite l’utilizzo di immobili» individuati dalla nuova lettera b-bis). In concreto, rientrano nel reddito agrario, con conseguente applicazione della tassazione su base catastale, anche le attività di manipolazione, trasformazione e commercializzazione derivate da tecniche di coltivazione che impiegano immobili destinati alla produzione di vegetali in serre o strutture mobili.
Il riconoscimento opera entro il limite del doppio della superficie agraria disponibile e resta subordinato al rispetto del criterio di prevalenza. La disciplina riguarda quindi le produzioni realizzate attraverso strutture fisse o mobili, anche provvisorie, e gli immobili utilizzati per tecniche di coltivazione più evolute.
Quando scatta il reddito d’impresa
Il provvedimento modifica anche il successivo articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, che dal 2027 sarà sostituito, per la parte interessata, dall’articolo 34 del decreto legislativo n. 117. Il richiamo normativo viene esteso alle lettere b), b-bis), b-ter) e c). Sono così ricomprese, per la quota eccedente i limiti della tassazione catastale, le attività di allevamento, produzione di vegetali, produzione di piante, allevamento e silvicoltura, cura dell’ambiente e quelle connesse all’attività agricola.
La conseguenza pratica riguarda, ad esempio, il produttore che utilizza una superficie superiore al doppio del terreno disponibile per la coltivazione di vegetali. In questo caso, per la parte eccedente, non è più possibile applicare la tassazione forfettaria: occorre determinare il reddito d’impresa sulla base della differenza tra ricavi e costi.
La novità non modifica invece il trattamento delle società in nome collettivo e delle società in accomandita semplice. Per questi soggetti, il reddito conseguito è considerato in ogni caso reddito d’impresa.
Le regole per la forfettizzazione
L’articolo 56-bis disciplina la tassazione forfettaria di alcune attività agricole attraverso l’applicazione di specifici coefficienti di redditività all’ammontare dei corrispettivi soggetti a Iva. La modifica chiarisce i soggetti che possono applicare questo regime.
La regola è riservata ai produttori agricoli individuali, alle società semplici e ai soggetti che hanno esercitato l’opzione prevista dall’articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Dal 1° gennaio 2027, il riferimento sarà all’articolo 287, comma 1, del decreto legislativo n. 117. Il quadro delineato dal correttivo distingue quindi le attività che restano nei limiti della tassazione catastale da quelle che, oltre le soglie previste, devono essere assoggettate alle regole ordinarie del reddito d’impresa.