La disciplina tributaria degli impianti fotovoltaici fa riferimento all’articolo 1, comma 423, della legge 266 del 2005. Una modifica introdotta dal decreto-legge 63 del 2024 stabilisce che, per gli impianti con moduli collocati a terra completati dopo il 31 dicembre 2025, la parte di produzione che supera il limite di agrarietà concorre alla formazione del reddito d’impresa secondo le regole ordinarie.
Il momento dell’installazione può essere provato attraverso la registrazione dell’impianto come realizzato nel sistema nazionale Gaudì, la Gestione anagrafica unica degli impianti di produzione di energia elettrica. La stretta non riguarda invece gli impianti collocati sugli edifici, quelli a terra già esistenti e le strutture diverse, come le serre con configurazione sopraelevata.
Le soglie per la tassazione
Per la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali fino a 2,4 milioni di kWh annui, l’attività è considerata connessa a quella agricola e produce reddito agrario. La stessa qualificazione riguarda anche la produzione e la cessione di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale.
Per le persone fisiche, le società semplici e gli altri soggetti indicati dalla normativa, sulla parte eccedente si applica il coefficiente di reddito del 25% sui corrispettivi soggetti a Iva, esclusa la quota incentivo. Resta possibile optare per il calcolo del reddito con i criteri ordinari. Per gli altri soggetti, invece, il reddito viene determinato ordinariamente, come differenza tra ricavi e costi.
Quando l’attività resta agricola
La circolare 32/E del 2009 considera sempre agricola la produzione derivante dai primi 200 kW di potenza nominale complessiva. La parte eccedente può mantenere il collegamento con l’attività agricola se ricorre almeno una delle condizioni previste: l’integrazione architettonica dell’impianto o il suo impiego parziale su strutture aziendali esistenti, come capannoni, ricoveri per animali e serre; un volume d’affari agricolo, al netto della produzione energetica, superiore a quello generato dall’energia eccedente; oppure la disponibilità di terreno destinato alla coltivazione.
Quest’ultimo requisito opera entro il limite di 1 MW per azienda: per ogni 10 kW di potenza installata oltre i 200 kW, l’imprenditore deve dimostrare di possedere almeno un ettaro utilizzato per l’attività agricola. In un impianto da 1 MW, la potenza eccedente è pari a 800 kW e richiede quindi almeno 80 ettari di terreno. Se non sono rispettati i limiti o le condizioni previste, la quota interessata costituisce reddito d’impresa.
Gli impianti possono essere sottoposti a sostituzione dei pannelli, miglioramento delle strutture di sostegno, integrazioni tecnologiche e interventi sulle prestazioni. Quando i lavori non aumentano la potenza installata, non è necessaria una nuova segnalazione a Gaudì e il regime fiscale resta invariato. Se invece vengono installati pannelli più potenti o cresce la potenza complessiva, occorre effettuare la segnalazione e verificare nuovamente la connessione con l’attività agricola.
Nelle aree classificate agricole dagli strumenti urbanistici, la normativa vieta in via generale l’installazione e l’ampliamento di impianti con moduli a terra. Sono tuttavia consentiti alcuni interventi su impianti già presenti, tra cui modifica, rifacimento, potenziamento o ricostruzione integrale, purché l’estensione dell’area non aumenti oltre il 20% nei siti individuati dalla disciplina.