La disciplina fiscale della correzione degli errori contabili cambia con l’articolo 4 del d.lgs. n. 192/2025. Le novità sono state esaminate da Assonime nella circolare n. 20 del 5 agosto 2026 e ridisegnano le condizioni alle quali una rettifica contabile può produrre effetti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
Il nuovo impianto restringe il regime introdotto nel 2022: possono essere considerati fiscalmente gli errori non rilevanti, se corretti entro l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo a quello in cui sono stati commessi. In cambio, la norma chiarisce il meccanismo della cosiddetta competenza “allargata”, superando alcune incertezze interpretative emerse negli anni iniziali di applicazione.
Chi può applicare la disciplina
Il requisito della revisione legale dei conti riguarda ora soltanto i soggetti obbligati a sottoporsi al controllo. Sono quindi esclusi quelli che vi ricorrono volontariamente. La disciplina viene inoltre estesa alle imprese in derivazione semplice, che determinano la base imponibile secondo le disposizioni del Tuir, oltre che a quelle in derivazione rafforzata.
Nel perimetro rientrano anche le microimprese obbligate alla revisione ai sensi dell’articolo 2477 del Codice civile e gli enti non commerciali che svolgono attività commerciale e sono sottoposti al controllo legale dei conti. Assonime prende in esame anche le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, ma segnala l’esistenza di una risposta non pubblica dell’Agenzia delle entrate contraria all’applicazione in un caso specifico. Per questo, sul punto resta necessaria prudenza.
Dal punto di vista oggettivo, sono ammessi tutti gli errori non rilevanti secondo l’OIC 29 e lo IAS 8: possono riguardare la competenza temporale, la quantificazione, la classificazione, la qualificazione e la valutazione. Restano esclusi gli errori collegati a operazioni simulatorie o fraudolente e quelli di natura esclusivamente fiscale. Gli errori rilevanti continuano invece a richiedere strumenti come la dichiarazione integrativa e il rimborso.
Competenza allargata e condizioni IRAP
La posta iscritta per correggere l’errore conserva la natura originaria, ma assume rilevanza fiscale nell’esercizio in cui viene registrata, sulla base delle regole e dei limiti applicabili in quel periodo. È questo il contenuto della competenza “allargata”. La relazione illustrativa parla di uno spostamento della competenza temporale dall’anno dell’errore a quello della correzione.
La regola non opera però in modo assoluto per gli ammortamenti. Nel caso di una quota omessa nell’esercizio precedente e iscritta insieme a quella dell’anno corrente, entrambe sarebbero deducibili nei limiti dei rispettivi coefficienti tabellari. Assonime osserva inoltre che la competenza allargata dovrebbe incidere sul reddito, senza modificare gli elementi costitutivi di fattispecie tributarie destinate a produrre effetti in periodi successivi.
Per l’IRAP è prevista una condizione ulteriore: il valore della produzione netta deve essere non negativo in entrambi i periodi d’imposta, considerando sia lo scenario con l’errore e la correzione sia quello in cui l’errore non fosse stato commesso. La regola vale anche per banche, società finanziarie e imprese di assicurazione. Assonime ritiene al momento non ammissibile un’applicazione parziale della disciplina quando la base imponibile diventa negativa.
Le disposizioni si applicano alle correzioni rilevate nei bilanci relativi a esercizi iniziati dal 1° gennaio 2025. Conta quindi il momento della correzione e non quello in cui l’errore è stato commesso: un errore del 2024 può rientrare nel regime se corretto nel bilancio 2025, mentre restano esclusi quelli anteriori. La correzione deve inoltre precedere la conoscenza formale di verifiche fiscali sugli elementi interessati. Per gli studi professionali diventa essenziale monitorare le scritture e distinguere tempestivamente gli errori non rilevanti da quelli rilevanti.