Norme tributarie

Banca d’Italia, redditi divisi tra Italia e Francia

L’Agenzia delle Entrate esclude sia il trattamento riservato agli statali sia quello per i frontalieri senza rientro quotidiano.

Banca d’Italia, redditi divisi tra Italia e Francia

Con la Risposta n. 154/2026, pubblicata il 6 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le regole fiscali applicabili allo stipendio di un dipendente della Banca d’Italia residente in Francia e con un’attività lavorativa svolta in parte oltreconfine. Il documento corregge la precedente Risposta n. 132 del 2 luglio 2026 e stabilisce che non si applicano né il regime previsto per i dipendenti pubblici né quello riservato ai lavoratori frontalieri.

Il caso riguarda un lavoratore che ha trasferito la residenza fiscale e il centro dei propri interessi personali in un comune francese di confine, continuando però a prestare servizio per una sede della Banca d’Italia situata in una regione italiana limitrofa. L’organizzazione prevede la presenza fisica in Italia per due giorni alla settimana, generalmente il lunedì e il martedì, e il lavoro da remoto dalla Francia negli altri giorni, per un totale di 100 giornate annue di smart working.

La Banca d’Italia non è equiparata allo Stato

Il primo aspetto esaminato riguarda la natura giuridica dell’istituto. La Convenzione tra Italia e Francia contro le doppie imposizioni, ratificata con la legge 7 gennaio 1992, n. 20, prevede all’articolo 19 che le remunerazioni pagate da uno Stato, da una sua articolazione politica o amministrativa oppure da un ente locale siano tassate esclusivamente nello Stato che le corrisponde.

Secondo l’Agenzia, questa disposizione non può essere estesa agli stipendi della Banca d’Italia. Pur essendo un istituto di diritto pubblico, la banca opera con autonomia e indipendenza rispetto allo Stato e non può essere assimilata a un’amministrazione statale, a una regione o a un ente locale. Di conseguenza, i suoi dipendenti rientrano nelle regole ordinarie del lavoro dipendente previste dall’articolo 15 della Convenzione, e non nella disciplina speciale dei funzionari pubblici.

Il requisito del rientro quotidiano

Escluso il regime dell’articolo 19, l’Agenzia ha valutato l’eventuale applicazione del trattamento riservato ai frontalieri. Il paragrafo 4 dell’articolo 15 prevede, in presenza dei requisiti richiesti, la tassazione esclusiva nello Stato di residenza. Tuttavia, per essere qualificato come frontaliere non è sufficiente vivere e lavorare in una zona di confine.

È necessario, in linea di principio, recarsi quotidianamente nell’altro Stato per svolgere la propria attività, come già indicato nella Circolare n. 25/E del 2023. Nel caso esaminato, il dipendente si sposta in Italia soltanto due volte alla settimana e lavora dalla Francia negli altri giorni. Per l’Agenzia, questa modalità non soddisfa il requisito del rientro quotidiano e impedisce quindi di applicare il regime speciale dei frontalieri.

La conseguenza è una tassazione differenziata in base al luogo in cui viene svolta la prestazione. Per le giornate di lavoro effettuate fisicamente in Italia, il reddito è soggetto a imposizione concorrente nei due Paesi: l’Italia lo tassa come Stato della fonte, mentre la Francia lo considera ai fini dell’imposizione del residente. Quest’ultima dovrà eliminare la doppia imposizione riconoscendo un credito d’imposta secondo le regole dell’articolo 24 della Convenzione.

Per le giornate di lavoro agile svolte dalla propria abitazione in Francia, invece, l’imposizione è esclusivamente francese, perché l’attività si considera effettuata nel luogo in cui il dipendente è fisicamente presente mentre lavora. Il chiarimento rende quindi necessario monitorare con precisione i giorni di presenza in Italia e quelli di lavoro da remoto, così da applicare correttamente le ritenute e suddividere il reddito da dichiarare nei due Paesi.