Regole fiscali

Circolare 7/E, i chiarimenti sul lavoro sportivo

La guida dell’Agenzia delle Entrate esamina compensi, rimborsi, IVA, IRAP e statuti degli enti dilettantistici.

Circolare 7/E, i chiarimenti sul lavoro sportivo

La riforma del lavoro sportivo prevista dal decreto legislativo 36/2021 ha modificato il quadro civilistico, fiscale e previdenziale degli enti sportivi dilettantistici. Dal 1° luglio 2023, associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e società sportive dilettantistiche (SSD) devono confrontarsi con nuove regole sui rapporti di lavoro, sugli statuti, sulle agevolazioni e sugli adempimenti amministrativi.

In questo contesto si inserisce la Circolare n. 7/E del 7 agosto 2026 dell’Agenzia delle Entrate, che raccoglie e chiarisce sette quesiti interpretativi emersi negli ultimi anni. Il documento è rivolto agli uffici dell’amministrazione finanziaria per favorire uniformità nelle attività di controllo e applicazione delle norme. La circolare non è una fonte del diritto, non introduce nuove disposizioni e non vincola contribuenti o giudici, ma offre indicazioni operative su questioni ancora controverse.

Statuti, compensi e rimborsi

Uno dei punti esaminati riguarda il rapporto tra la disciplina civilistica delle SSD costituite come società di capitali e l’accesso ai regimi fiscali agevolati. Sul piano civilistico è ammessa una forma attenuata di non lucratività, con possibilità di destinare una quota inferiore al 50% degli utili all’aumento gratuito del capitale o di distribuire dividendi entro limiti prestabiliti.

Per beneficiare delle agevolazioni fiscali, tuttavia, gli statuti devono rispettare le clausole dell’articolo 148, comma 8, del TUIR, che impone il divieto integrale di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione. Un’incoerenza statutaria può quindi determinare la perdita del regime agevolato e la riqualificazione delle attività come commerciali.

La circolare coordina inoltre le regole sui compensi sportivi e sui rimborsi ai volontari. I compensi, oggi qualificati come redditi di lavoro dipendente, assimilato o autonomo, beneficiano di una soglia di esenzione di 15.000 euro annui, applicabile a tutte le forme di lavoro sportivo, compresi i rapporti subordinati.

I rimborsi forfetari ai volontari non costituiscono reddito fino a 400 euro mensili e devono essere comunicati al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Secondo il documento, concorrono però alla soglia dei 15.000 euro quando questa viene superata. Nell’esempio citato, un volontario che ha già percepito 16.000 euro da altri enti vede assoggettato integralmente a tassazione un rimborso di 350 euro.

IRAP, IVA e attività connesse

Sul fronte IRAP, i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo, se inferiori a 85.000 euro annui, non concorrono alla base imponibile. Per l’IVA, la dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione può riguardare le prestazioni strettamente connesse alla pratica sportiva, come l’accesso agli impianti e l’utilizzo delle strutture, purché siano rispettati i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa.

La cessione del contratto di un atleta da parte di un ente dilettantistico a una società professionistica è invece considerata un’operazione rilevante ai fini IVA. Si tratta di una prestazione di servizi a titolo oneroso, con conseguente obbligo di applicare l’imposta, emettere fattura e registrare l’operazione secondo le regole ordinarie.

Un ulteriore chiarimento riguarda l’articolo 25, comma 2, della legge 133/1999, anche alla luce delle modifiche introdotte dal DL 38/2026. Possono essere considerate non commerciali le attività strumentali alla pratica sportiva, rivolte principalmente ad associati e tesserati, prive di autonomia economica e finalizzate a sostenere l’attività istituzionale.

Tra gli esempi figurano i punti ristoro interni non aperti al pubblico indistinto, la vendita di materiale sportivo con il marchio dell’associazione, la concessione temporanea degli impianti ai partecipanti e la formazione rivolta ai tesserati. Anche le raccolte fondi possono mantenere la non commercialità se occasionali, collegate a iniziative sportive o istituzionali e non trasformate in una fonte stabile di finanziamento.

In concreto, ASD e SSD sono chiamate a verificare gli statuti, monitorare la soglia dei 15.000 euro, gestire i rimborsi e le comunicazioni al RASD, applicare correttamente l’esclusione IRAP e valutare caso per caso l’esenzione IVA e la natura delle attività connesse.