Confine fiscale

Stipendi della Banca d’Italia, ecco come cambia la tassazione

L’Agenzia delle Entrate chiarisce i criteri per chi risiede oltrefrontiera e alterna presenza in sede e attività da remoto.

Stipendi della Banca d’Italia, ecco come cambia la tassazione

Con la Risposta n. 154/2026, pubblicata il 6 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale degli stipendi corrisposti dalla Banca d’Italia a un dipendente residente in Francia, ma impiegato in parte presso una sede italiana. Il documento corregge le conclusioni contenute nella precedente Risposta n. 132 del 2 luglio 2026.

Il caso riguarda un lavoratore che ha trasferito la residenza fiscale e il centro dei propri interessi personali in un comune francese di confine. L’attività professionale viene svolta per due giorni alla settimana in Italia, generalmente il lunedì e il martedì, mentre negli altri giorni il dipendente lavora da casa in Francia, per un totale di 100 giornate annue di smart working.

Escluso il regime previsto per gli enti pubblici

Il primo aspetto esaminato riguarda la natura giuridica dell’istituto. La Convenzione tra Italia e Francia contro le doppie imposizioni stabilisce, all’articolo 19, che le remunerazioni pagate da uno Stato, da una sua suddivisione politica o amministrativa oppure da un ente locale siano tassate esclusivamente nello Stato che le corrisponde.

Secondo l’Agenzia, questa disciplina non può essere applicata agli stipendi della Banca d’Italia. Pur essendo un istituto di diritto pubblico, la Banca opera in condizioni di autonomia e indipendenza rispetto allo Stato e non può essere assimilata a un’amministrazione statale, a una regione o a un ente locale. I suoi dipendenti rientrano quindi nelle regole ordinarie previste per il lavoro dipendente, contenute nell’articolo 15 della Convenzione, e non nel regime riservato ai funzionari pubblici.

Per i frontalieri serve il rientro quotidiano

Esclusa l’applicazione dell’articolo 19, l’Agenzia ha valutato anche il regime speciale previsto per i lavoratori frontalieri. Questa disciplina consente, in determinate condizioni, di tassare il reddito esclusivamente nello Stato di residenza. La Risposta n. 154 richiama però il requisito del rientro quotidiano nell’altro Stato, già indicato nella Circolare n. 25/E del 2023.

La semplice residenza in una zona di confine e lo svolgimento dell’attività nei due Paesi non sono quindi sufficienti. Nel caso esaminato, il dipendente si reca in Italia soltanto due giorni alla settimana e svolge da remoto la restante parte della prestazione dalla Francia. Per l’Agenzia, questa organizzazione non soddisfa il requisito necessario per qualificarsi come lavoratore frontaliere.

La conseguenza è una tassazione distinta in base al luogo in cui viene svolta l’attività. Per i giorni di lavoro fisicamente svolti in Italia, il reddito è soggetto a imposizione concorrente Italia-Francia: l’Italia lo tassa come Stato della fonte, mentre la Francia lo considera nella tassazione del residente e deve eliminare la doppia imposizione riconoscendo un credito d’imposta secondo l’articolo 24 della Convenzione.

Le giornate di lavoro agile svolte dalla casa in Francia sono invece soggette a tassazione esclusiva francese, perché la prestazione si considera effettuata nel luogo in cui il dipendente è fisicamente presente mentre lavora. Il chiarimento rende necessario monitorare con precisione i giorni trascorsi in sede e quelli lavorati da remoto, così da applicare correttamente le ritenute e dichiarare il reddito nei due Paesi.