Riorganizzazione aziendale

Esenzione fiscale per donazione di quote aziendali: chiarimenti

Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sull'esenzione fiscale per donazioni.

Esenzione fiscale per donazione di quote aziendali: chiarimenti

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito, con la Risposta n. 152/2026, le condizioni necessarie per mantenere l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni in caso di trasferimenti di aziende e partecipazioni societarie, specialmente nel contesto del passaggio generazionale.

Il chiarimento si concentra su operazioni di riorganizzazione societaria, come conferimenti in una holding o cessioni parziali di quote, effettuate prima del termine del periodo di osservazione di cinque anni. La questione centrale è se tali operazioni possano comportare la perdita del beneficio fiscale già ottenuto.

Il quesito sulla decadenza dall’esenzione

Il caso analizzato riguarda un imprenditore che ha ricevuto in donazione dai genitori quote sociali, raggiungendo così il 100% del capitale di una società. Questo imprenditore ha beneficiato dell’esenzione dall’imposta di donazione per i trasferimenti che hanno consentito di acquisire o integrare il controllo di un’azienda di famiglia. Tuttavia, dopo l’ultima donazione e prima che scadesse il periodo di cinque anni, l’imprenditore ha pianificato due operazioni: il conferimento di gran parte delle sue quote in una holding di nuova costituzione e la cessione a terzi di una partecipazione di minoranza della società operativa.

Il dubbio era se queste operazioni, pur non comportando la perdita del controllo complessivo, potessero comunque configurare una causa di decadenza dall’agevolazione già fruita.

Il chiarimento dell’Agenzia: il controllo è fondamentale

L’Agenzia delle Entrate ha specificato che la legge richiede il mantenimento della posizione di controllo, piuttosto che l’obbligo di conservare la titolarità di ogni singola partecipazione ricevuta. Questo implica che il beneficiario può cedere, conferire o riorganizzare le proprie quote, anche quelle ricevute nell’ultima donazione, a condizione che continui a detenere il controllo di diritto della società, anche indirettamente, ad esempio tramite una holding.

Inoltre, il conferimento di una partecipazione in un’altra società non costituisce di per sé una causa di decadenza automatica, purché il soggetto beneficiario mantenga o integri il controllo nella società coinvolta nell’operazione straordinaria. Il controllo si considera detenuto anche quando esercitato indirettamente, includendo i voti spettanti a società controllate.

Queste indicazioni forniscono un quadro chiaro per gli imprenditori e i consulenti, permettendo di pianificare le operazioni societarie senza temere di perdere i benefici fiscali già acquisiti.